11 giugno 2026

Autore: Avv. Enrico Germano

In questo periodo dove molte famiglie stanno programmando le loro vacanze d’estate, molti si pongono la domanda se il loro volo sarà confermato oppure verrà cancellato visto l’aumento del cherosene, come conseguenza diretta della chiusura dello stretto di Hormuz e della guerra tuttora in corso nel Golfo Persico.

In linea generale la risposta è affermativa e le compagnie aeree possono effettivamente cancellare un volo, ma non “semplicemente” senza conseguenze o obblighi verso i passeggeri, anche se il motivo è l’aumento del costo del cherosene.

Difatti le compagnie aeree possono cancellare un volo per vari motivi economici o operativi, tra cui l’aumento improvviso dei costi (come il carburante) la bassa domanda oppure la riorganizzazione della rete. Non esiste una legge che vieti la cancellazione per motivi di costo.

Per i voli in partenza dalla Svizzera si applicano regole molto simili al regolamento europeo Regolamento (CE) n. 261/2004, recepito anche nel sistema svizzero. In pratica, se il tuo volo viene cancellato, il passeggero ha diritto al rimborso completo oppure ad un volo alternativo, l’assistenza (pasti, hotel se necessario) e forse anche la compensazione (250–600 € circa), a meno che la compagnia dimostri “circostanze eccezionali”.

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (v. CGUE, C-83/10 del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez; CGUE, cause riunite C-402/07 e C-432/07 del 19 novembre 2009, Sturgeon), il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo, indipendentemente dalla spettanza della compensazione pecuniaria.

Tale disciplina trova applicazione anche ai voli in partenza dalla Svizzera in virtù degli accordi UE–AELS. In sostanza partendo dagli aeroporti da Zurigo oppure da Milano Malpensa, ai fini del rimborso cambia poco.

Viene legittimo porsi la domanda se l’aumento del carburante viene considerato “circostanza eccezionale”.

La giurisprudenza europea (es. decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea) tende a considerare i problemi interni all’azienda (costi, organizzazione, manutenzione) come circostanze eccezionali, mentre gli eventi esterni imprevedibili (come, per esempio, meteo estremo o scioperi del controllo traffico) sono ritenuti eccezionali.

Quindi il semplice aumento del prezzo del cherosene non basta per evitare la compensazione.

Cosa succede in caso di cancellazione all’ultimo minuto?
Se un volo viene cancellato all’ultimo minuto, i diritti del passeggero diventano molto più forti. Per voli in partenza dalla Svizzera si applicano regole analoghe al Regolamento (CE) n. 261/2004, ovvero viene previsto una riprotezione o un rimborso (a scelta del passeggero) e la compagnia deve offrire un volo alternativo il prima possibile, anche con un’altra compagnia se necessario oppure rimborso completo del biglietto

Se la cancellazione avviene meno di 14 giorni prima della partenza, e soprattutto nelle ultime ore (es. il giorno stesso) il passeggero ha diritto a una compensazione tra 250 € e 600 €, a seconda della distanza del volo.

La compagnia non deve pagare se prova che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali, ad esempio meteo estremo, chiusura dello spazio aereo oppure scioperi del controllo del traffico aereo, ma problemi come costi operativi (carburante incluso), guasti tecnici ordinari oppure mancanza di equipaggio di solito non sono considerati eccezionali secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Per i voli in partenza da un aeroporto svizzero, la compensazione segue regole praticamente identiche al Regolamento (CE) n. 261/2004, applicate anche in Svizzera. La compensazione economica (standard) dipende dalla distanza del volo:
fino a 1.500 km → 250 €
tra 1.500 e 3.500 km → 400 €
oltre 3.500 km → 600 €

La compagnia può ridurre del 50% la compensazione se ti offre un volo alternativo con arrivo poco più tardi rispetto all’orario originale (limiti variabili: 2–4 ore a seconda della distanza)

Mentre la compensazione non è prevista se il passeggero viene informato più di 14 giorni prima oppure tra 7 e 14 giorni ma con alternativa simile oppure meno di 7 giorni ma con un volo alternativo molto vicino agli orari originali oppure ci sono circostanze eccezionali (meteo estremo, sicurezza, ecc.).