25 giugno 2026

Autore: Avv. Enrico Germano

La crescente digitalizzazione dell’economia ha profondamente trasformato le modalità di organizzazione del lavoro, dando origine a nuove forme di prestazione lavorativa mediate da piattaforme digitali. In questo contesto si inserisce il fenomeno della cosiddetta gig economy, caratterizzato da attività frammentate, flessibili e spesso gestite tramite applicazioni informatiche sviluppate da imprese come Uber e Uber Eats. Tali modelli organizzativi mettono in discussione le categorie giuridiche tradizionali del diritto del lavoro, fondate su una distinzione netta tra lavoro subordinato e lavoro indipendente.

Nel diritto svizzero, il contratto di lavoro è disciplinato dagli articoli 319 e seguenti del Codice delle obbligazioni, che individuano nella subordinazione il criterio distintivo fondamentale per qualificare un rapporto come lavoro dipendente.

Tuttavia, le modalità operative delle piattaforme digitali rendono sempre più difficile applicare tale criterio secondo schemi tradizionali. Il lavoratore su piattaforma, infatti, gode formalmente di una certa autonomia – potendo scegliere quando e se lavorare – ma è al contempo soggetto a forme pervasive di controllo algoritmico, esercitate attraverso sistemi di geolocalizzazione, assegnazione automatica degli incarichi e meccanismi di valutazione (rating). Ne deriva una situazione ibrida, in cui elementi di autonomia e subordinazione coesistono, sollevando rilevanti interrogativi circa la corretta qualificazione giuridica del rapporto.

In assenza di una disciplina legislativa specifica sul lavoro tramite piattaforma, un ruolo determinante è stato assunto dalla giurisprudenza, in particolare dal Tribunale federale. Le recenti decisioni relative ai servizi offerti da Uber e Uber Eats hanno progressivamente chiarito che le piattaforme non possono essere considerate meri intermediari tecnologici, bensì soggetti che esercitano un significativo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori. Attraverso un approccio sostanzialistico, fondato sul primato della realtà economica rispetto alle qualificazioni formali, la giurisprudenza ha dunque riconosciuto, in diversi casi, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato oppure ha ricondotto tali modelli nell’ambito del lavoro a prestito disciplinato dalla legislazione vigente.

Alla luce di tali sviluppi, il presente articolo si propone di analizzare succintamente la qualificazione giuridica del lavoro su piattaforma nel diritto svizzero, con particolare attenzione al ruolo svolto dalla giurisprudenza nel colmare le lacune normative. L’obiettivo è verificare se gli strumenti giuridici attualmente disponibili siano adeguati a disciplinare queste nuove forme di lavoro oppure se emerga la necessità di un intervento legislativo specifico.

A tal fine, l’analisi si articolerà in più fasi. In primo luogo, verrà esaminato il quadro normativo vigente, con riferimento al contratto di lavoro e alle figure affini previste dal diritto svizzero. In secondo luogo, saranno approfondite le caratteristiche del lavoro su piattaforma e le difficoltà che esso pone in termini di qualificazione giuridica. Successivamente, si procederà a un’analisi della giurisprudenza del Tribunale federale, al fine di individuare i criteri interpretativi adottati e la loro evoluzione nel tempo. Infine, la sommaria analisi prenderà in considerazione le principali criticità ancora aperte e le possibili prospettive di riforma, anche alla luce degli sviluppi del diritto europeo.

Attraverso questo percorso, si intende dimostrare come il diritto del lavoro svizzero si trovi attualmente in una fase di adattamento rispetto alle trasformazioni indotte dalla digitalizzazione, nella quale la giurisprudenza svolge un ruolo centrale, ma non sempre sufficiente a garantire certezza del diritto e adeguata tutela dei lavoratori.