Autore: Avv. Enrico Germano

Analogamente alle sue precedenti versioni, la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche del 2020 (CDB 20) prevede, all’articolo 36, che le banche possono rinunciare all’accertamento dell’avente diritto economico, se un avvocato o un notaio autorizzato a esercitare in Svizzera conferma per iscritto (Formulario R) di non essere egli stesso l’avente diritto economico, di essere assoggettato in qualità di avvocato o notaio alla rispettiva legislazione in materia, di essere assoggettato al segreto professionale previsto dalla legge (articolo 321 del Codice penale Svizzero – CP) per quanto concerne i valori patrimoniali depositati e che il conto serve esclusivamente per lo svolgimento dell’attività (tipica) di avvocatura rispettivamente notarile.

Deve essere assolutamente evitato un utilizzo abusivo da parte di un affiliato di un conto a proprio nome aperto in conformità al Formulario R, e ciò anche se la banca interessata non si pone problemi al riguardo o addirittura incoraggia l’utilizzo di un conto R. È compito dell’affiliato non sottoscrivere un Formulario R (o utilizzare un formulario R già esistente) in una situazione non coperta dal segreto professionale. In caso contrario, egli potrà rendersi colpevole di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP e la sua organizzazione potrà essere considerata insufficiente ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento dell’Organismo di autodisciplina della fderazione Svizzera degli avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai del 1 aprile 2023- OAD FSA/FSN.

In data 29 giugno 2022, il Consiglio federale aveva precisato che l’obbligo di dichiarare ai sensi
dell’art. 16 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla

situazione in Ucraina (O-Ucraina) è inapplicabile agli avvocati nell’ambito della loro attività tipica 1 . Tale presa di posizione del Consiglio federale del 29 giugno 2022 faceva seguito ad un’interpellanza del Consigliere nazionale dei Verdi avv. Raphael Mahaim del 11 maggio 2022 2 . Più specificatamente il Consiglio federale aveva precisato:

Occorre distinguere tra le diverse attività svolte dagli avvocati, ossia tra le attività specifiche della loro professione e altre attività, come la gestione patrimoniale o i mandati nei consigli di amministrazione. Secondo il Tribunale federale, solo l’attività professionale specifica dell’avvocato è protetta dal segreto professionale, ossia la redazione di documenti legali, l’assistenza o la rappresentanza di una persona davanti a un’autorità amministrativa o giudiziaria, nonché la consulenza legale (DTF 147 IV 385, consid. 2.2). Una violazione del segreto professionale è un reato ai sensi dell’articolo 321 del Codice penale (CP). Gli avvocati non sono autorizzati a trasmettere informazioni a terzi nell’esercizio della loro specifica attività professionale, pena l’applicazione di sanzioni penali. Tuttavia, secondo l’articolo 321 capoverso 3 CP rimangono salve le disposizioni della legislazione federale che sanciscono, per esempio, il diritto di avvisare un’autorità o l’obbligo di dare informazioni a un’autorità (cfr. art. 14 CP). Il Consiglio federale ritiene che, nell’esercizio della loro specifica attività professionale, gli avvocati non sono tenuti a dichiarare i beni o le risorse economiche assoggettati al blocco di cui all’articolo 16 dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72; qui di seguito ordinanza in relazione all’Ucraina). Tuttavia, in assenza di precedenti amministrativi o di giurisprudenza su questo caso specifico, spetta alle autorità giudiziarie competenti chiarire la questione. Gli avvocati che svolgono attività non soggette al segreto professionale devono in ogni caso attenersi all’obbligo di notifica sancito all’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza in relazione all’Ucraina.
2)
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha ricevuto alcune segnalazioni da parte di avvocati nell’ambito della loro attività fiduciaria. Nella maggior parte dei casi, sono le banche a congelare i beni patrimoniali e a dichiararli, poiché gli avvocati non sono generalmente in grado di congelarli da soli. Le dichiarazioni degli avvocati si aggiungono di solito a quelle di altre parti.

3/4)
Gli avvocati si adoperano a non favorire la violazione delle sanzioni. Diversamente, violerebbero i loro obblighi professionali e sarebbero passibili di sanzioni penali. Le pene previste in caso di violazione del regime delle sanzioni sono stabilite agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi (LEmb, RS 946.231). Il Consiglio federale si aspetta che le aziende svizzere rispettino l’ordinamento giuridico svizzero, comprese le sanzioni. Ad esempio, se le autorità svizzere ricevono informazioni su beni patrimoniali che avrebbero dovuto essere congelati, ovviamente indagheranno. Le violazioni sono punite in base alla LEmb”.

Un recente articolo apparso sulla Rivista Svizzera degli avvocati del mese di febbraio 2023 (RA 2- 2023) ha confermato che la posizione del Consiglio federale fosse legittima, ritenendo che l’O- Ucraina all’art. 16 fosse inapplicabile agli avvocati nell’ambito della loro attività tipica. In effetti tale ordinanza non può giustificare una deroga al segreto professionale sancito all’art. 321 CP e all’art. 13 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA). Il segreto professionale degli avvocati è prima di tutto un diritto dell’imputato ed è un diritto di rango costituzionale e convenzionale che risulta indirettamente dalla protezione della sfera privata ai sensi dell’art. 13 Cost. Fed. E dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberà fondamentali (CEDH). Trattasi di un pilastro della legittimazione dell’avvocato ed una componente indispensabile al buon funzionamento dello stato di diritto 3 .

1 RA febbraio 2023, pag. 63 e seguenti sullo stato di diritto e gli avvocati nell’ambito delle sanzioni contro la Russia

2 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223492

3 RA febbraio 2023, pag. 63 e seguenti sullo stato di diritto e gli avvocati nell’ambito delle sanzioni contro la Russia