21 maggio 2026

Autore: Avv. Enrico Germano

La recente riforma della legge sulla polizia nel Canton Ticino rappresenta uno dei più rilevanti interventi di aggiornamento del diritto pubblico cantonale degli ultimi decenni. Essa si inserisce in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche, dall’evoluzione delle minacce alla sicurezza e da una crescente esigenza di coordinamento tra livelli istituzionali.

Una legge che già sta facendo molto discutere e sta generando fiume d’inchiostro, anche perché tocca aspetti molto sensibili, quali le indagini preventive e una possibile schedatura del cittadino. Tra l’altro la nuova Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica (LViSo), che è distinta dalla Legge sulla Polizia, entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2026.

Se, da un lato, tale revisione appare giustificata dalla necessità di conformarsi ai principi della Costituzione federale svizzera, dall’altro lato essa solleva interrogativi critici concernenti la centralizzazione delle competenze e la tutela dei diritti fondamentali.

La revisione della Legge sulla polizia in Ticino, che mira a modernizzare quella del 1989, è attualmente in fase di discussione e la data di entrata in vigore non è ancora definita. Lo scopo è quello di ridefinire i principi generali, le competenze e l’organizzazione della Polizia cantonale e introduce diversi cambiamenti importanti, soprattutto su organizzazione, prevenzione e strumenti operativi.

1. Le basi giuridiche della riforma
Dal punto di vista sistematico, la revisione legislativa si fonda sull’esigenza di rispettare i principi costituzionali di legalità e proporzionalità. In particolare, l’art. 5 della Costituzione federale impone che ogni attività dello Stato sia fondata su una base legale e sia proporzionata allo scopo perseguito.

Come osserva Pierre Tschannen, «il principio di legalità costituisce il fondamento stesso dell’azione amministrativa moderna»1. In materia di polizia, ciò implica che ogni restrizione dei diritti fondamentali debba essere chiaramente prevista dalla legge.

Inoltre, l’art. 36 della Costituzione federale stabilisce che le limitazioni dei diritti fondamentali devono poggiare su una base legale sufficiente, essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità.

La precedente legge ticinese, composta da soli 33 articoli, risultava lacunosa proprio sotto questi aspetti, in particolare per quanto concerne l’uso di strumenti tecnologici e i poteri preventivi.

2. Centralizzazione e autonomia comunale
Uno degli aspetti più controversi della riforma riguarda la ridefinizione delle competenze tra livello cantonale e comunale. Tale intervento si inserisce in una tensione tipica degli ordinamenti federali: quella tra efficienza e decentralizzazione.

Secondo Andreas Auer, l’autonomia comunale rappresenta «un elemento essenziale dell’identità istituzionale svizzera»2. Essa non è espressamente codificata in modo uniforme nella Costituzione federale, ma è riconosciuta e tutelata dalla giurisprudenza del Tribunale federale svizzero.

La riforma ticinese, rafforzando il ruolo della polizia cantonale, rischia tuttavia di comprimere tale autonomia. Come evidenziato da parte della dottrina, un’eccessiva centralizzazione può comportare una perdita di conoscenza del territorio ed una riduzione dell’efficacia della polizia di prossimità.

In termini giuridici, si tratta di verificare se tale compressione sia giustificata da un interesse pubblico preponderante.

1 P. Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4ª ed., Berna, 2019, p. 123; 5. Auflage

2 A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berna, 2013, p. 412, edizione Stämpfli.