Autore: Avv. Enrico Germano

In Svizzera sono i cantoni a regolare e decidere le condizioni per l’accattonaggio. Nel 2014 una donna rumena di etnia rom, Violeta-Sibianca Lacatus, fece ricorso, assistita da una legale ginevrina, contro la condanna ad una multa di CHF 500.— (franchi svizzeri cinquecento) per aver elemosinato, munita di un bicchiere di plastica, a più riprese nel centro di Ginevra, in conformità al’art. 11A della legge penale del canton Ginevra (LPG). La stessa donna fu messa in detenzione per 5 giorni per non avere poi pagato tale multa. 
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, accolse in ultima istanza in data 19 aprile 2021 il suo ricorso ritenendo una violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dopo che il Tribunale federale, la massima autorità giudiziaria svizzera, considerò che il divieto di accattonaggio non violasse né l’art. 8 né l’art. 14 di detta Convenzione. La Svizzera ha ratificato la Convenzione il 28 novembre 1974 e che è poi entrata in vigore lo stesso giorno. 
In sostanza la Corte Europea dei diritti dell’uomo ritenne che ci fosse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, ma non ritenne che ci fosse violazione della libertà di espressione ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, né discriminazione ai sensi dell’art. 14 della Convenzione.
In seguito a tale decisione della Corte Europea, il Tribunale federale ha recentemente ammesso parzialmente un ricorso contro il divieto parziale di accattonaggio nel Canton di Basilea Città, annullando il divieto di elemosinare nei parchi pubblici, ritenuto una misura sproporzionata e non giustificata da alcun interesse pubblico preponderante. 
Per il resto il Tribunale federale continua a ritenere conforme ai diritti fondamentali il primo paragrafo dell’art. 9 della legge cantonale sulle multe di polizia nel Cantone di Basilea Città, per chi chiede l’elemosina in modo organizzato, manda altre persone a chiedere l’elemosina o chiede l’elemosina con metodi ingannevoli o sleali. Per questi casi la persona che elemosina può essere punita. Il Tribunale federale ritiene anche conforme ai diritti fondamentali il capoverso 2 dello stesso paragrafo, il quale prevede una multa per l’accattonaggio sulla pubblica via o in luoghi aperti al pubblico, mettendo così in pericolo la sicurezza, la tranquillità e l’ordine pubblico. Ciò si verifica quando l’accattonaggio è invadente o aggressivo, quando viene praticato entro cinque metri da luoghi specifici (comprese le fermate dei trasporti pubblici, i distributori automatici o ingressi di ristoranti) o in alcuni luoghi come parchi, parchi giochi o cimiteri. Ne deriva che una multa può essere inflitta alle persone che praticano l’accattonaggio passivo solo se le misure meno restrittive adottate in precedenza non sono efficaci. Ma nei fatti le persone che elemosinano non hanno mezzi finanziari e pertanto non potranno pagarle, così che la multa è spesso solo un passo intermedio verso la privazione della libertà. Il tribunale federale lo ritiene inaccettabile in considerazione della particolare indigenza e vulnerabilità dei mendicanti. La multa per accattonaggio passivo è quindi in linea con i diritti fondamentali solo se sono state adottate misure meno restrittive per far rispettare il divieto di accattonaggio. 
Anche il Canton Vaud sta rivedendo le proprie regole. Il canton Vaud potrà continuare a punire chi elemosina, ma a determinate condizioni. La sentenza Lacatus c. Svizzera della Corte Europea dei diritti dell’uomo ritiene certo illegale il divieto di accattonaggio in generale, ma non vieta di limitarlo. Il Consiglio di Stato del canton Vaud sta quindi proponendo al Parlamento, che dovrà discuterne, un disegno di legge che limiterà la pratica dell’accattonaggio.

1https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1610768/accattonaggio-permesso-divieto-diritti-lucerna-viola, 3.10.2022

2 Cour Européenne des droits de l’homme, troisième section, affaire Lacatus c. Suisse, arrêt du 19.04.2021

3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conclusa a Roma il 4 novembre 1950

4 Urteil des Bundesgerichts vom 12. März 2023, 1C_537/2021

5 Comunicato stampa del Tribunale federale del 6 aprile 2023

6 Comunicato stampa del Tribunale federale del 6 aprile 2023 7https://www.areaonline.ch/Anche-i-pezzenti-hanno-diritti-eeefe400, del 17.06.2022