14 maggio 2026
Autore: Avv. Enrico Germano
- Compliance aziendale e regolazione di fatto
In assenza di una disciplina specifica, la gestione del rischio legato all’intelligenza artificiale è stata finora affidata in larga misura alla compliance aziendale. Le imprese sono chiamate a integrare l’AI nei propri sistemi di controllo interno, facendo leva su obblighi generali di diligenza e su normative trasversali, tra cui la Legge federale sulla protezione dei dati.
Si osserva così l’emergere di pratiche quali audit algoritmici, documentazione dei processi decisionali e introduzione di meccanismi di supervisione umana. Tali strumenti contribuiscono certamente a mitigare i rischi, ma presentano un limite evidente: la loro adozione è guidata più da considerazioni reputazionali ed economiche che da obblighi giuridici chiari e uniformi.
Questa forma di “regolazione privata” produce effetti disomogenei e non garantisce un livello adeguato di protezione. Inoltre, trasferisce implicitamente sulle imprese la responsabilità di colmare lacune normative che richiederebbero invece un intervento legislativo.
- Verso un regime autonomo di responsabilità per l’AI
Alla luce di tali criticità, si impone una riflessione sulla necessità di introdurre un regime specifico di responsabilità per l’intelligenza artificiale nel diritto svizzero.
Un tale regime dovrebbe innanzitutto tener conto della difficoltà probatoria che caratterizza i danni causati da sistemi algoritmici. In questa prospettiva, un primo intervento potrebbe consistere in un’attenuazione o inversione dell’onere della prova a favore del danneggiato, quantomeno nei casi in cui l’opacità del sistema renda impossibile la ricostruzione del processo decisionale.
In secondo luogo, appare opportuno considerare l’introduzione di forme di responsabilità oggettiva per determinate categorie di sistemi ad alto rischio, sul modello di quanto previsto in altri ambiti caratterizzati da pericolosità intrinseca.
Un ulteriore elemento centrale riguarda gli obblighi di trasparenza e tracciabilità. L’imposizione di standard minimi di documentazione e spiegabilità non solo faciliterebbe l’accertamento della responsabilità, ma contribuirebbe anche a rafforzare la fiducia nei confronti delle tecnologie utilizzate.
Infine, un regime autonomo dovrebbe affrontare esplicitamente il problema della pluralità degli attori coinvolti, prevedendo criteri chiari per l’attribuzione della responsabilità lungo la filiera tecnologica.
L’obiettivo non è replicare integralmente modelli stranieri come l’AI act dell’Unione Europea, per esempio, ma sviluppare una soluzione coerente con i principi del diritto svizzero, capace al contempo di dialogare con gli sviluppi internazionali.
Conclusione
L’intelligenza artificiale mette in discussione presupposti fondamentali del diritto della responsabilità civile, rivelando i limiti di un sistema costruito attorno alla centralità dell’azione umana.
Nel contesto svizzero, l’assenza di una disciplina specifica ha finora favorito un approccio pragmatico, basato sull’adattamento delle norme esistenti e sulla centralità della compliance aziendale.
Tuttavia, tale approccio mostra oggi i suoi limiti. La difficoltà di provare la causalità, la frammentazione della responsabilità e l’opacità dei sistemi algoritmici rischiano di compromettere l’effettività della tutela giuridica e di generare incertezza per gli operatori economici.
Nel diritto svizzero puoi partire dai principi di responsabilità per atto illecito (art. 41 Codice delle obbligazioni svizzero-CO), di responsabilità del detentore di impianti/pericolo oppure di responsabilità contrattuale. Il problema centrale è che l’AI rompe il nesso classico autore → azione → danno.
In effetti appare evidente che ci sono lacune normative in Svizzera, caratterizzate da un’assenza di una disciplina specifica. A titolo comparativo, a differenza dell’AI Act europeo, non esiste alcuna classificazione del rischio, alcun obbligo uniforme di trasparenza ed alcuna responsabilità oggettiva specifica.
Permangono pertanto rilevanti problemi aperti nei delicati ambiti di prova del danno e causalità con standard probatori troppo elevati, dell’attribuzione della responsabilità con filiera tecnologica non regolata e nel quadro delle decisioni automatizzate con una tutela ancora limitata.
La Svizzera rischia un doppio svantaggio: incertezza giuridica interna e disallineamento con il diritto europeo o di latri paesi esteri.
In questo scenario, l’introduzione di un regime autonomo di responsabilità per l’intelligenza artificiale non rappresenta un’opzione meramente teorica, ma una necessità sistemica.
Solo attraverso un intervento normativo mirato sarà possibile ristabilire un equilibrio tra innovazione tecnologica e protezione dei diritti, garantendo al contempo certezza del diritto e competitività dell’ordinamento svizzero nel contesto internazionale.
