Lugano, 7 maggio 2026

Autore: Avv. Enrico Germano

L’impiego crescente di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali pone il diritto svizzero di fronte a una sfida strutturale: ovvero come attribuire la responsabilità per danni generati da decisioni che non sono più pienamente riconducibili a un comportamento umano diretto.

Dalla selezione automatizzata del personale ai sistemi diagnostici in ambito sanitario, fino agli algoritmi utilizzati nel settore finanziario, l’AI non si limita più a supportare l’azione umana, ma la sostituisce in segmenti rilevanti.

In questo contesto, il quadro normativo svizzero appare, a prima vista, sufficientemente flessibile da assorbire tali innovazioni. Le norme generali sulla responsabilità civile continuano infatti a offrire strumenti formalmente applicabili. Tuttavia, tale apparente adeguatezza nasconde una criticità più profonda: queste norme sono state concepite per un paradigma causale lineare, fondato sulla riconducibilità dell’evento dannoso a una condotta umana identificabile.

Il confronto con l’evoluzione del diritto europeo, in particolare con l’ AI Act, evidenzia ulteriormente il rischio di un progressivo disallineamento normativo. In assenza di un intervento mirato, il diritto svizzero rischia non solo di risultare inefficace nella tutela dei danneggiati, ma anche di creare incertezza giuridica per gli operatori economici.

Occorre rammentare che in Svizzera non esiste (almeno per ora) una legge equivalente diretta all’AI Act dell’Unione Europea, la quale ricordiamo è entrata in vigore dal 1 agosto 2024 ma che prevede un’implementazione graduale, con in previsione per l’agosto 2026 una piena applicazione della maggior parte delle norme (e che potrebbe essere l’oggetto di un articolo specifico su tale complesso tema).

La Svizzera ha scelto un approccio più graduale e meno centralizzato: non c’è una legge unica dedicata all’intelligenza artificiale ed in tal caso si applicano leggi già esistenti, adattate ai casi concreti, ad esempio: protezione dei dati (Legge federale sulla protezione dei dati-LPD), responsabilità civile oppure diritto penale.

I limiti della responsabilità civile cosiddetta tradizionale

Il diritto svizzero della responsabilità civile si fonda su categorie consolidate, in particolare sulla responsabilità per atto illecito e su specifiche ipotesi di responsabilità oggettiva. Tali strumenti presuppongono, tuttavia, la possibilità di ricostruire un nesso causale tra una condotta imputabile e il danno verificatosi.

Nel caso dei sistemi di intelligenza artificiale, questa ricostruzione incontra ostacoli significativi.

In primo luogo, l’opacità degli algoritmi — spesso descritta come “black box” — rende estremamente difficile dimostrare in che modo una determinata decisione sia stata generata. Ciò incide direttamente sulla prova della colpa e della causalità, elementi centrali nel sistema tradizionale.
In secondo luogo, l’autonomia decisionale dei sistemi più avanzati attenua il legame tra il comportamento umano e l’evento dannoso. L’azione dell’AI non è più semplicemente l’esecuzione di istruzioni predeterminate, ma il risultato di processi di apprendimento e adattamento.

Infine, la complessità della filiera tecnologica — che coinvolge sviluppatori, fornitori di dati, integratori e utilizzatori — comporta una frammentazione della responsabilità difficilmente gestibile attraverso gli schemi tradizionali.

Ne deriva una tensione sistemica: se da un lato le norme esistenti rimangono formalmente applicabili, dall’altro esse risultano spesso inefficaci sul piano probatorio, con il rischio concreto di lasciare il danneggiato privo di tutela effettiva.

È un tema di grande attualità. Un recente studio della scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU) su circa 400 dirigenti di ditte in Svizzera, condotto tra il mese di ottobre 2025 e il mese di marzo 2026, ha rilevato che oltre il 60% delle imprese considera la trasformazione delle aziende di fronte all’IA troppo lenta e poco incisiva (La Regione, 23.04.2026).

Nell’articolo successivo approfondiremo gli aspetti legati alla compliance aziendale ed alla regolazione di fatto, come pure alla necessità di introdurre un regime specifico di responsabilità per l’AI nel diritto svizzero.