4 giugno 2026

Autore: Avv. Enrico Germano

La Svizzera rappresenta un caso peculiare nel panorama europeo, caratterizzato dalla coesistenza tra una forte tradizione di democrazia diretta e una crescente interdipendenza con l’Unione europea. Questo rapporto genera tensioni giuridiche e politiche particolarmente evidenti nel contesto attuale, segnato dai negoziati relativi ai cosiddetti “Bilaterali III”.

Da un lato, la democrazia diretta costituisce uno degli elementi fondanti dell’ordinamento svizzero. Attraverso strumenti come l’iniziativa popolare e il referendum, il popolo esercita un’influenza diretta sulla produzione normativa, inclusa la revisione costituzionale. Un esempio emblematico è l’iniziativa contro l’immigrazione di massa del 2014, che ha imposto limiti alla libera circolazione delle persone, creando una tensione con gli accordi bilaterali conclusi con l’UE. Si ricorda che il 9 febbraio 2014 il Popolo ed i Cantoni svizzeri avevano accolto l’iniziativa popolare “Contro l’immigrazione di massa” con il 50,3% dei voti e a una maggioranza di 17 cantoni.

Dall’altro lato, la Svizzera è strettamente integrata con il diritto dell’UE tramite una fitta rete di accordi bilaterali. Tali accordi implicano spesso un adeguamento del diritto interno a quello europeo, talvolta attraverso meccanismi di recepimento dinamico. Ciò solleva questioni rilevanti in termini di sovranità e legittimazione democratica.

La tensione tra questi due poli emerge quando decisioni popolari entrano in conflitto con obblighi internazionali. Il caso dell’immigrazione di massa è significativo: il legislatore ha adottato una soluzione di attuazione compatibile con l’accordo sulla libera circolazione, evitando una violazione formale del diritto internazionale.

Dal punto di vista giurisprudenziale, il Tribunale federale ha elaborato principi fondamentali in materia di rapporti tra diritto interno e diritto internazionale. In particolare:

Nella sentenza DTF 99 Ib 39 (Schubert) del 2 marzo 1973, il Tribunale federale aveva stabilito che una legge federale successiva può prevalere su un trattato internazionale, se il legislatore ha consapevolmente voluto derogare a quest’ultimo (principio “Schubert”).

Tale principio era stato limitato nella decisione DTF 125 II 417 del 26 luglio 1999, in cui il Tribunale federale aveva affermato la prevalenza del diritto internazionale, in particolare quando sono in gioco obblighi fondamentali.

Un ulteriore sviluppo si trova nella sentenza DTF 139 I 16 del 12 ottobre 2012, nella quale il Tribunale federale aveva ribadito l’importanza del rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), anche in presenza di norme costituzionali contrastanti. In questa sentenza. Un cittadino macedone, nato nel 1987, era entrato in Svizzera nel 1991 per ricongiungimento familiare. Gli era stato concesso un permesso di soggiorno permanente. Nel 2010 era stato condannato a 24 mesi di reclusione per traffico di stupefacenti, a seguito dei quali l’autorità cantonale (Turgovia) aveva revocato il suo permesso di soggiorno permanente e ne aveva ordinato l’espulsione dalla Svizzera. Il tribunale federale aveva stabilito che la revoca era contraria, tra l’altro, all’articolo 8 della CEDU. Esaminando la proporzionalità del provvedimento, Il Tribunale federale aveva rilevato che l’individuo si trovava in Svizzera dall’età di sette anni, dove aveva completato tutto il suo percorso scolastico e il suo apprendistato. Aveva 19 anni al momento dei reati e non aveva commesso altri reati dopo la condanna. I giudici avevano inoltre considerato che l’individuo non aveva avuto un ruolo di primo piano nel traffico di stupefacenti, ma aveva agito per ingenuità dovuta alla sua età e alla mancanza di capacità di giudizio. Secondo Il Tribunale federale, si applica l’articolo 8 della CEDU. L’articolo 121, paragrafi 3-6 della Costituzione federale (l’iniziativa di rinvio) non è rilevante nel caso di specie poiché tale disposizione non è direttamente applicabile, essendo in contrasto con le leggi vigenti e con il diritto internazionale. I paragrafi da 3 a 6 dell’articolo 121 della Costituzione federale devono pertanto essere recepiti dal legislatore e non prevalgono sui diritti fondamentali né sulle garanzie della CEDU.

Questa evoluzione giurisprudenziale mostra come il principio Schubert sia oggi applicato in modo restrittivo, mentre si rafforza la tendenza a garantire la prevalenza del diritto internazionale, soprattutto in materia di diritti fondamentali.

Nel contesto dei negoziati attuali con l’UE, si cerca di istituzionalizzare questi equilibri attraverso meccanismi di risoluzione delle controversie e interpretazione uniforme degli accordi. Tuttavia, tali strumenti sono percepiti da una parte della dottrina e della politica come una limitazione della sovranità e della democrazia diretta.

In conclusione, il rapporto tra Unione europea e democrazia diretta in Svizzera si configura come un equilibrio delicato tra apertura internazionale e autodeterminazione. La giurisprudenza del Tribunale federale dimostra un’evoluzione verso una maggiore integrazione del diritto internazionale, pur mantenendo spazi, seppur limitati, per la prevalenza del diritto interno. La sfida centrale resta quella di conciliare la volontà popolare con gli obblighi internazionali, in un sistema giuridico sempre più interconnesso.