Autore: Avv. Enrico Germano

La presunzione d’innocenza è un principio giuridico nevralgico secondo il quale un imputato non è considerato colpevole sino a che non sia provato il contrario. È stato adottato dalla maggior parte dei paesi occidentali e non solo, ed è sancito dall’art. 11 della Dichiarazione dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, come pure dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU) e dall’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nota anche come Carta di Nizza, proclamata per la prima volta il 7 dicembre 2000.

Col Decreto legislativo italiano (D. Lgs.) 8 novembre 20211, no. 188, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre 2021, la vicina Italia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nazionale alla direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, in merito al rafforzamento del principio della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali2 3 .

Tema, quello della giustizia mediatica e dei processi mediatici di grande attualità non solo in Italia ma in ogni paese europeo, compreso la Svizzera che non fa parte dell’Unione Europea. L’aspetto centrale del Decreto legislativo italiano ruota intorno alle problematiche collegate alla diffusione sui media delle informazioni che riguardano i procedimenti penali e gli atti di indagine in corso.

A tal fine l’art. 2 D. Lgs dispone che “è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”. Difatti l’art. 3 D. Lgs. aggiunge che la diffusione di notizie può avvenire “esclusivamente attraverso comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenza stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano”.

In un paese come l’Italia dove spesso i processi avvengono per mezzo stampa o in programmi televisivi e non nelle competenti aule dei tribunali, è un notevole passo avanti, anche dal profilo culturale o sociologico, al fine anche di tutelare la reputazione professionale e personale dell’indagato, e di riflesso sussiste ora un rischio concreto maggiore per i giornalisti di subire azioni legali. Tra l’altro l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rammenta il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, mentre il suo art. 48, sulla presunzione d’innocenza e diritti della difesa, sancisce che “ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato”.

Tale principio non esiste solo nei paesi occidentali, ma si ritrova pure per esempio nella Repubblica Islamica d’Iran, dove l’art. 37 della sua Costituzione dispone che “l’innocenza deve essere presunta e nessuno può essere considerato colpevole di una accusa solo a meno che la sua colpevolezza non sia stata accertata da un tribunale competente”. Anche nella Federazione Russa, l’art. 49 della Costituzione 4 sancisce che “qualsiasi persona accusata di un crimine sarà considerata non colpevole fino a prova contraria in conformità con la legge federale e stabilita da un tribunale”. Inoltre, l’art. 49 stabilisce che “l’imputato non è tenuto a provare la propria innocenza” e “ogni ragionevole dubbio deve essere interpretato a favore dell’imputato”.5

In Svizzera, l’art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale stabilisce che “ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato”. L’art. 10 del Codice di procedura penale svizzero stabilisce inoltre che “ognuno è presunto innocente fintanto che non sia stato condannato con decisione passata in giudicato”, Nel 2017, il Tribunale federale 6 – la più alta Corte giudiziaria svizzera con sede a Losanna – diede ragione al multimilionario zurighese Carl Hirschmann – di cui la famiglia è considerata tra le più ricche in Svizzera, con un patrimonio stimato a 1,25 miliardi di franchi svizzeri – il quale fu oggetto di una campagna mediatica ritenuta lesiva dei diritti personali in rapporto con il suo arresto per atti sessuali illeciti commessi nel 2009. Il Tribunale federale ritenne che “talune informazioni furono rilevate al pubblico da parte di organi di stampa con un’ingerenza estrema e hanno ridicolizzato il sig. Hirschmann presso i lettori senza che fosse giustificato un interesse pubblico preponderante”.7

1Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale italiana„ n. 284 del 29 novembre 2021 – Serie generale

2https://www.cfnews.it/diritto/il-decreto-legislativo-sulla-presunzione-di-innocenza-fa-calare-il-sipario-sulle-indagini-spettacolo/

3https://www.diritto.it/direttiva-ue-sul-rafforzamento-della-presunzione-di-innocenza-e-rapporti-con-gli-organi-di-informazione/

4https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=en

5http://www.constitution.ru/fr/part2.htm

6ATF 143 III 297 | TF, 09.06.17, 5A_256/2016

7https://www.swissinfo.ch/ita/tf–nuova-vittoria-parziale-carl-hirschmann-contro-editori/43283414