Autore: Avv. Enrico Germano
L’accesso agli atti di un procedimento penale risulta essere una componente essenziale del diritto di essere sentito previsto dalla Costituzione federale svizzera (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.). È necessario ricordare che la Costituzione federale della Confederazione svizzera sancisce che nei procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha il diritto alla parità ed all’equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost. fed.).
Di riflesso, il Codice di diritto processuale penale svizzero prevede al suo art. 107 CPP che “le parti hanno il diritto di essere sentite, segnatamente hanno il diritto di:
- esaminare gli atti;
- partecipare agli atti procedurali;
- far capo a un patrocinatore;
- esprimersi sulla causa e sulla procedura;
- presentare istanze probatorie”.
Hanno la qualità di parte per poter consultare un incarto l’imputato, l’accusatore privato e il Ministero Pubblico nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 CPP). Il Codice di diritto processuale penale svizzero prevede che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del Ministero Pubblico (art. 101 CPP), ma le autorità penali possono applicare delle restrizioni al diritto di essere sentiti nei casi in cui vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti oppure la restrizione risulta necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto (art. 108 cpv. 1 CPP). Ma tali eccezioni devono sempre essere applicate nel rispetto del principio della proporzionalità, dopo una valutazione degli interessi delle parti, e tali restrizioni vanno sempre limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali (art. 108 cpv. 3 CPP).
Gli altri partecipanti al procedimento penale, ovvero il danneggiato, il denunciante, il testimone, la persona informata sui fatti, il perito o il terzo aggravato da atti procedurali (art. 105 CPP) possono fari riconoscere un diritto all’accesso agli atti (completo o parziale) nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi se risultano direttamente, immediatamente e personalmente toccati nei loro diritti (art. 105 cpv. 1 e c CPP).
Le autorità penali hanno il dovere di costituire per ogni procedimento penale un fascicolo, il quale deve contenere i verbali e quelli d’interrogatorio, gli atti raccolti dall’autorità penale e gli atti prodotti dalle parti (art. 100 cpv. 1 CPP).
L’art. 159 CPP sancisce che negli interrogatori di polizia nella procedura investigativa l’imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo avvocato e che questi possa porre domande. Se l’imputato è in stato di arresto provvisorio, l’interrogato ha inoltre il diritto di conferire liberamente con il suo avvocato (art. 159 cpv. 2 CPP).
Viene inteso quale primo interrogatorio dell’imputato ai sensi dell’art. 101 CPP quello effettuato dal Pubblico Ministero o quello effettuato tramite la polizia su incarico del Ministero Pubblico. Durante la fase investigativa operata dalla polizia (art. 306 CPP) oppure in caso di rinvio alla polizia per complemento d’inchiesta (art. 309 cpv. 2 CPP), gli interrogatori dell’imputato non valgono quale prima audizione/primo interrogatorio ai sensi dell’art. 101 CPP, l’istruzione non essendo ancora formalmente aperta (art. 309 cpv. 1 CPP).