Autore: Avv. Enrico Germano

Il reato di amministrazione infedele, previsto dall’art. 158 del Codice penale svizzero (di seguito CP), sancisce che “Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

La giurisprudenza e la dottrina stabiliscono che tale reato presuppone l’adempimento di tre condizioni oggettive ed una soggettiva:
i. è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente
ii. che il gerente abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione
iii. che ne sia derivato un pregiudizio ed infine
iv. che il gerente abbia agito con intenzionalità o con dolo eventuale.1

Spesso vanno imputati all’autore del reato di amministrazione infedele altri reati contro il patrimonio, quali l’appropriazione indebita, la cattiva gestione o la truffa, come pure il reato di falsità in documenti.

Quale prima condizione del reato di amministrazione infedele, per gerente i tribunali intendono colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio che gli è stato affidato; “E’, dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda”.2

Per l’adempimento del reato, occorre, quale seconda condizione, che il gerente abbia trasgredito ad un dovere derivante da tale funzione. La giurisprudenza precisa che per stabilire se c’è stata una trasgressione bisogna “preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, detto altrimenti, stabilire quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’autore”.3

Quale terza condizione, il reato è ritenuto consumato se ne è derivato un pregiudizio di natura economica a carico di un terzo. I casi più rilevanti sono quelli in cui “ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico”. 4Il solo pregiudizio economico anche temporaneo è già ritenuto sufficiente per l’adempimento del reato.

Quale quarta condizione, che è di natura soggettiva, ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale5 che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e cionondimeno agisce, poiché ne accetta le conseguenze pur non desiderandole6.Spesso nei fatti risulta difficile poter differenziare il dolo eventuale da quello della sola negligenza, che non risulta perseguibile penalmente. La giurisprudenza ha stabilito che la differenza tra dolo eventuale e negligenza “si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza. Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e ciononostante agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo”.7

1 Decisione della Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino del 6 ottobre 2015, inc. 17.2015.8 e 17.2015.119, cifra 7

2 Decisione della Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino del 15 maggio 2019, inc. 17.2019.5, cifra 15

3 Decisione della Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino del 15 maggio 2019, inc. 17.2019.5, cifra 15

4 Decisione della Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino del 15 maggio 2019, inc. 17.2019.5, cifra 15

5 Decisioni del Tribunale federale DTF 133 IV 9 consid. 4 e DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3

6 Decisione del Tribunale federale, Corte di diritto penale, del 6 marzo 2017, 6B_949/2014, cifra 8.2

7 Decisione del Tribunale federale, Corte di diritto penale, del 6 marzo 2017, 6B_949/2014, cifra 8.2