Autore: Avv.Enrico Germano

La legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) prevede 4 articoli (art. 329a CO – art. 329d CO) che regolamentano le vacanze del lavoratore.

L’art. 329a CO sancisce che il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, per ogni anno lavorativo, almeno 4 settimane di vacanze, specificando che per i lavoratori sino ai 20 anni compiuti il periodo minimo è di 5 settimane. Qualora l’anno solare risultasse incompleto, in tal caso le vacanze saranno date in maniera proporzionale alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

L’art. 329b CO prevede che se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore fosse impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, in tal caso il datore di lavoro potrà ridurre al lavoratore la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza dal posto di lavoro.

L’art. 329c CO rammenta che le vacanze devono essere, di regola, durante il corrispondente anno di lavoro e devono comprendere almeno 2 settimane consecutive. Spetta al datore di lavoro fissare la data delle vacanze, prendendo in considerazione i desideri e le richieste del lavoratore, se compatibili con gli interessi del datore di lavoro per la sua azienda e dell’economia domestica.

L’art. 329d CO si sofferma sul salario nel periodo delle vacanze, precisando che il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario completo per la durata delle vacanze ed un’equa indennità a compensazione del salario in natura. La normativa svizzera sancisce che finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate in denaro o altre prestazioni. Ciònonostante il Tribunale federale ha approvato la legalità del pagamento del salario per le vacanze godute (per esempio tramite la maggiorazione del 8,33% del salario orario) nei casi di una prestazione di lavoro molto irregolare o di un lavoro di breve durata.

Occorre anche ricordare che se durante il periodo delle vacanze il lavoratore dovesse eseguire un lavoro retribuito per una terza persona a scapito degli interessi legittimi del proprio datore di lavoro, in tal caso quest’ultimo potrà rifiutargli il salario per il periodo delle vacanze o pretenderne il rimborso se già versato nel frattempo.

Ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CO, il datore di lavoro deve inoltre concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali. Nei casi in cui il contratto di lavoro fosse disdetto nel frattempo, il datore di lavoro dovrà concedere al lavoratore il tempo necessario per la ricerca di un nuovo lavoro. 

In una recente sentenza del Tribunale federale del 2020, la massima autorità giudiziaria svizzera ha ricordato che nel caso in cui il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro con il proprio lavoratore e libera simultaneamente il lavoratore dal suo obbligo di lavorare, egli può in questo modo esigere che le vacanze alle quali il lavoratore ha ancora diritto siano prese durante il periodo di disdetta. Il datore di lavoro deve tuttavia, ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CO, prendere in considerazione il tempo di cui il lavoratore necessita per la ricerca di un altro impiego. Il Tribunale federale ha ricordato che è necessario che il rapporto tra la durata del termine di disdetta e la durata delle vacanze residuali sia sufficientemente importante. In caso contrario, le vacanze dovranno essere sostituite con una prestazione pecuniaria. Le vacanze residuali dovranno essere prese in natura nel caso in cui la loro durata non ecceda, in maniera approssimativa, il quarto oppure il terzo del termine di disdetta. Le vacanze rimanenti potranno anche essere prese parzialmente in natura e per il resto sostituite da una prestazione pecuniaria.

 

2 Trex 2013 p. 170, Roger Rudolph, en ligne di mire: droit du travail pomme de discorse. « Vacances »

3 ATF 4A_319/2019 del 17 marzo 2020, Prima Corte di diritto civile, cifra 8