Autore: Avv. Enrico Germano
Ai sensi dell’art. 335 del Codice delle Obbligazioni svizzero (qui di seguito “CO”), il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuno delle parti. La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per iscritto. Ai sensi dell’art. 335b CO, durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, rispettando il preavviso di sette giorni. In ossequio all’art. 335c CO, dopo il tempo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con un preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con un preavviso di due mesi ed in seguito con un preavviso di tre mesi.
A differenza di tale disdetta unilaterale da una delle controparti (datore di lavoro e lavoratore), con l’accordo di rescissione consensuale, l’azienda e il proprio dipendente possono accordarsi in maniera consensuale sulla cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi è necessario verificare che i requisiti formali siano adempiuti, onde evitare contestazioni di natura giuridica, che potrebbero trascinare le parti dinnanzi ad un Giudice1.
Di solito tali accordi di rescissione consensuale non prevedono la forma scritta e possono essere stipulati anche verbalmente. Ma in considerazione del fatto che sia la dottrina sia la giurisprudenza svizzera stabiliscono che le dichiarazioni di volontà di entrambe le parti debbano essere state espresse in maniera chiara ed inequivocabile, si consiglia sempre la forma scritta.
È opportuno che il datore di lavoro lasci al proprio dipendente qualche giorno per poter riflettere sulla proposta avanzata, onde poter valutare se la stessa tuteli al meglio i diritti del lavoratore. In ogni caso, ogni situazione di accordo di rescissione consensuale deve essere valutata singolarmente.
Di solito la giurisprudenza svizzera riconosce la validità di un tale accordo solo ed esclusivamente se lo stesso prevede delle concessioni reciproche tra le parti, con compensazioni varie, tra cui quella del versamento di una liquidazione al dipendente.
A tal proposito, una sentenza della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello del Canton Ticino del 24 giugno 2014 aveva considerato nullo l’accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per la mancanza di reciproche concessioni e per la rinuncia a pretese salariali da parte del dipendente2. Nello specifico, il lavoratore aveva sollevato tra l’altro che il colloquio con il proprio datore di lavoro era avvenuto senza preavviso, che quest’ultimo non aveva prospettato al lavoratore soluzioni alternative all’interno dell’azienda e che non le aveva lasciato il tempo necessario per comprendere meglio cosa stesse per firmare3. Infatti il lavoratore doveva poter beneficiare di un sufficiente tempo di riflessione di qualche giorno, che nel caso concreto non è stato concesso da parte del datore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 341 CO, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine: “la contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia”4. Nel caso in esame, il lavoratore aveva rinunciato “alla differenza di stipendio per i mesi di disdetta (tre mesi), al pagamento del salario della tredicesima mensilità così come ai diritti previsti dalla continuazione della relazione contrattuale”5.
1 Sev-online.ch
2 CCR TA del 24.06.2014 – inc. 16.2013.27
3 CCR TA del 24.06.2014 – inc. 16.2013.27, cifra 3
4 CCR TA del 24.06.2014 – inc. 16.2013.27, cifra 5a
5 CCR TA del 24.06.2014 – inc. 16.2013.27, cifra 5c