16 aprile 2026
Autore: Avv. Enrico Germano
Un recente annuncio di lavoro pubblicato lo scorso 14 aprile 2026 descrive un caso che solleva questioni serie di discriminazione nel lavoro e una possibile violazione della Legge svizzera sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 (LPar).
Due politici ticinesi hanno segnalato un annuncio di lavoro pubblicato da un’azienda di Chiasso ritenuto problematico. L’annuncio cercava una figura:
esplicitamente declinata al femminile
con età tra 19 e 40 anni
senza impegni familiari
disponibile a viaggiare e accompagnare il CEO
con caratteristiche vaghe (es. “trasformare il lavoro in una piacevole esperienza”, “esperienze fuori dalle regole comuni”)
Secondo i due deputati richiedere l’assenza di impegni familiari è una forma di discriminazione, come pure specificare genere ed età senza giustificazione può violare la Legge federale sulla parità dei sessi. In buona sostanza la vita privata non dovrebbe influenzare l’assunzione.
In Svizzera esiste la Legge federale sulla parità dei sessi, che vieta la discriminazione nel lavoro. Questo vale già nella fase di annuncio e selezione, non solo dopo l’assunzione.
La parità dei sessi è un principio costituzionale (art. 8 Costituzione federale) che vieta le discriminazioni basate sul genere in ambito lavorativo, sociale e familiare. La Legge federale sulla parità dei sessi proibisce discriminazioni in assunzioni, salari, mansioni e licenziamenti, includendo lo stato civile e la gravidanza.
Difatti un annuncio che richiede “senza impegni familiari”, solo donne e in una fascia d’età specifica non giustificata potrebbe essere considerato discriminatorio e illegale, perché escluderebbe persone non per competenze ma per la loro vita privata.
A tal proposito l’art. 8 della Costituzione federale stipula che:
1Tutti sono uguali davanti alla legge.
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
In Svizzera, durante un colloquio, il datore di lavoro può chiedere solo ciò che è rilevante per il lavoro.
Domande sulla vita privata e sulla famiglia, per esempio “Hai figli?” ,“Vuoi avere figli?”, “Sei sposata/o?” o “Chi si occupa dei bambini?” non sarebbero pertinenti e pertanto dovrebbero essere vietate.
Lo stesso vale per quanto concerne il genere e le relazioni personali, come per esempio “Hai un partner?”, “Convivi?” oppure “Sei incinta?”. Tali potenziali domande rientrano nella sfera privata e dovrebbero essere considerate illegittime.
Per quanto concerne domande che toccano la sfera della salute (senza motivo valido), come per esempio “Hai malattie?” oppure “Prendi farmaci?”. tali domande potrebbero però essere ammesse solo se direttamente rilevanti, se nel caso concreto il posto di lavoro integra un’attività lavorativa fisicamente impegnativa.
Mentre domande che toccano la religione oppure le opinioni politiche, come pure l’origine, come per esempio “Che religione hai?” “Per chi voti?” “Di che nazionalità sei davvero?” oppure “Da dove vengono i tuoi genitori?” sono vietate.
L’art. 5 della legge federale sulla parità dei sessi rammenta che
1 In caso di discriminazione secondo gli articoli 3 e 4, l’interessato può chiedere al giudice o all’autorità amministrativa:
a. di proibire o far omettere una discriminazione imminente;
b. di far cessare una discriminazione attuale;
c. di accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
d. di ordinare il pagamento del salario dovuto.
2 Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un’assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro disciplinato dal Codice delle obbligazioni6, la persona lesa può pretendere soltanto un’indennità. Questa è stabilita tenuto conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.
1 Legge federale sulla parità dei sessi
2 Costituzione federale
