Autore: Avv. Enrico Gemano

Ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 del Codice civile svizzero (di seguito CC), chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa. L’art. 28 cpv. 2 CC specifica che la lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

In tal caso, la parte che si considera lesa ha la facoltà di chiedere al Giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale o di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 CC). Vengono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).

In una recente sentenza del Tribunale Federale del 22 luglio 20191, in un caso in cui un avvocato aveva convenuto in giudizio un quotidiano ed altre persone fisiche e morali implicate nella pubblicazione di un articolo di stampa che menzionava il suo nome e cognome, con un riquadro apparso in prima pagina intitolato: “nei guai l’avvocato di W.”, la massima autorità giudiziaria in Svizzera, dopo che il danneggiato si era visto respingere le sue pretese dinnanzi le istanze inferiori del Canton Ticino, si era chinata preliminarmente nel definire in cosa consistesse una lesione della personalità2, precisando che “per preponderante si intende un interesse almeno pari a quello della vittima, che è per principio degno di protezione, l’interesse pubblico può dirsi preponderante quando il sacrificio imposto alla vittima mediante la lesione della sfera privata appare meno rilevante del vantaggio che ne trae l’opinione pubblica”.

Il Tribunale Federale aggiungeva inoltre in tale decisione che il compito informativo dei mass-media non è un motivo giustificativo assoluto. In sostanza l’esistenza di un interesse pubblico alla pubblicazione di un articolo non implica che sia lecito rilevare l’identità della persona vittima di detta pubblicazione. Va esaminato se nel caso concreto il mandato informativo, che corrisponde ad un interesse pubblico particolarmente rilevante, possa giustificare le affermazioni incriminate, precisando però che la portata di tale motivo giustificativo non possa in nessun caso eccedere la necessità di informare3: “La pubblicazione di fatti falsi è dunque e rimane di per sé illecita; un interesse preponderante alla loro divulgazione sussiste unicamente in casi eccezionali, ad esempio quando si riporti, senza commento e con indicazione della fonte, un comunicato di polizia”.

Il Tribunale Federale puntualizzava però che “non ogni imprecisione giornalistica rende la notizia falsa nel suo insieme: l’articolo è suscettibile di ledere la personalità della vittima se è errato in punti essenziali, e se in conseguenza di ciò viene presentata un’immagine manifestamente falsata della vittima, tale da sminuirne notevolmente la considerazione agli occhi di terzi”. Il Tribunale Federale è arrivato poi alla conclusione che l’articolo di stampa, nel avere menzionato “esplicitamente il nome” dell’avvocato, ha portato alle lesione della sua personalità e ciò senza una valida giustificazione4, accogliendo parzialmente il ricorso dell’avvocato e rinviando l’incarto al Tribunale d’appello del Canton Ticino a Lugano affinché statuisca nuovamente sulla sua pretesa a titolo di risarcimento danni5.

A tutela della vittima, sussiste anche la possibilità di intraprendere la via, che rimane complessa e dispendiosa di tempo e di costi, della formulazione all’organo di stampa coinvolto, come pure ad ogni ulteriore organo di stampa che abbia poi ripreso l’articolo, come spesso accade nella realtà, di anonimizzazione e di deindicizzazione dell’articolo che è diventato poi inevitabilmente accessibile sia sulla carta stampata che sui diversi siti giornalistici online.

Nei fatti, rimane un problema concreto e molto serio che stravolge l’esistenza privata e professionale della vittima che si ritrova da un giorno all’altro con una pubblicazione di un articolo di stampa che menziona il suo nome, senza che possa esserci alcun interesse preponderante e nel disprezzo del principio della presunzione d’innocenza. E nessun risarcimento danni potrà mai compensare il danno d’immagine che si è nel frattempo concretizzato.

1 ATF 5A_562.2018 del 22 luglio 2019

2 ATF 5A_562.2018 del 22 luglio 2019, cifra 4.4.1

3 ATF 5A_562.2018 del 22 luglio 2019, cifra 4.1.1

4 ATF 5A_562.2018 del 22 luglio 2019, cifra 4.2.4

5 ATF 5A_562.2018 del 22 luglio 2019, cifra 6