9 luglio 2026

Autore: Avv. Enrico Germano

Nella disputa che da due anni oppone il quotidiano ‘laRegione’ al Municipio di Lugano sul controllo della velocità effettuato in Riva Vela l’11 maggio 2023, a spuntarla in prima battuta è stata la Città di Lugano: la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha infatti respinto il ricorso del 27 novembre 2024 presentato dal direttore del quotidiano contro il diniego di accesso alla documentazione relativa al radar.

Una decisione che però non ha risparmiato critiche all’Esecutivo cittadino, accusato di avere mostrato “una certa incoerenza” nel corso della procedura. Il direttore de ‘laRegione’ ha quindi impugnato la sentenza davanti al Tram, che dovrà ora pronunciarsi sul caso.

I criteri e gli argomenti giuridici-amministrativi sono potenzialmente diversi e non conoscendo l’incarto in oggetto e non avendo ovviamente l’accesso a tali atti, possiamo tentare d’analizzarli tenendo conto del quadro normativo ticinese e dei principi generali del diritto amministrativo svizzero.

1. Violazione dell’obbligo di trasmissione (Weiterleitungspflicht)
Nel diritto amministrativo svizzero — e ticinese in particolare — vige il principio secondo cui un’autorità che riceve una domanda per la quale non è competente non può semplicemente respingerla, ma ha l’obbligo di trasmetterla all’autorità competente, informandone il richiedente. Questo principio è codificato nella procedura amministrativa generale e richiamato espressamente dalla Legge cantonale sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato In Canton Ticino (LIT)

2. Violazione del principio di buona fede (Treu und Glauben, art. 9 Costituzione federale)
Il comportamento del Municipio potrebbe apparire censurabile anche sotto il profilo del principio costituzionale di buona fede, che nel diritto amministrativo svizzero ha una portata molto concreta.

3. Violazione del principio di collaborazione (Untersuchungsgrundsatz e obblighi procedurali)
Nel diritto amministrativo svizzero, l’autorità non è un soggetto passivo: ha obblighi attivi di collaborazione con il richiedente, in particolare:

  • obbligo di istruzione d’ufficio: l’autorità deve accertare i fatti rilevanti anche su propria iniziativa
  • obbligo di verifica della competenza: prima di pronunciarsi nel merito, l’autorità deve verificare se è effettivamente competente
  • obbligo di informazione: il richiedente deve essere messo in grado di sapere a chi rivolgersi

4. Diritto di accesso ai documenti ufficiali e interesse pubblico dell’informazione
La Legge cantonale sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato In Canton Ticino (LIT) — modellata sulla Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras) — sancisce il principio della trasparenza come regola e del segreto come eccezione. Questo ribaltamento dell’onere della prova è fondamentale: non è il richiedente a dover giustificare perché vuole i documenti, ma l’autorità a dover dimostrare perché non li consegna.
Nel caso specifico:

  • i dati richiesti riguardano un’attività di controllo della circolazione stradale, che è un compito pubblico
  • non si tratta di dati personali sensibili di singoli cittadini, ma di informazioni aggregate sull’attività di enforcement delle autorità

5. Libertà di stampa e diritto di cronaca come interesse pubblico qualificato
Questo argomento opera su un piano diverso ma complementare. La libertà di stampa è garantita dall’art. 17 Costituzione federale. e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha più volte riconosciuto il ruolo dei media come “cane da guardia” (Wachhund o watchdog in inglese – della democrazia, quale espressione metaforica riconosciuta).

6. Eccesso di formalismo (das Verbot des überspitzten Formalismus)
Il tentativo del Municipio di far dichiarare irricevibile il ricorso per ragioni formali — sostenendo che la domanda fosse stata presentata da un altro redattore e che il direttore non avesse legittimazione — potrebbe essere qualificato come eccesso di formalismo, vietato dal diritto procedurale svizzero (art. 29 Costituzione federale).
Il Tribunale federale ha più volte censurato le autorità che userebbero ostacoli procedurali per evitare di pronunciarsi nel merito, soprattutto quando la carenza formale apparirebbe di scarso rilievo sostanziale — come in questo caso, dove si trattava di un subentro nella procedura all’interno della stessa redazione del quotidiano.