Autore: Avv. Enrico Germano

La Svizzera rimane uno dei paesi più competitivi a livello mondiale e nel 2021 ha raggiunto la prima posizione del ranking mondiale, rimanendo da moltissimi anni stabilmente uno dei paesi più attrattivi del globo, spesso davanti a paesi come la Svezia, la Danimarca, i Paesi Bassi e Singapore1.

Disaminando i dati forniti dall’Ufficio federale di statistica con sede a Neuchâtel per l’anno 2020, costatiamo che il 38% della popolazione residente permanente di 15 anni o più in Svizzera, pari a 2.766.000 persone (su una popolazione di 7.270.000 oltre i 15 anni mentre la popolazione globale in Svizzera, sia di nazionalità svizzera che straniera, ha raggiunto oltre 8.700.000 abitanti) ha un passato migratorio2.

Sempre sulla base di tali dati ufficiali3, emerge che nel 2020 la popolazione residente permanente straniera in Svizzera proveniente dai Paesi UE/AELS è pari a 1.418.400, di cui dall’Italia 325.300, dalla Germania 309.500 e dal Portogallo 257.700, mentre quella dagli altri paesi europei non UE/AELS è di 413.600, di cui dal Kosovo 113.700, dalla Macedonia del Nord 67.700 e dalla Turchia 68.000. Per gli altri continenti, i dati del 2020 indicano che i residenti stranieri provenienti dall’Africa sono 113.600, dall’America 83.600, dall’Asia 175.000 e dall’Oceania 4.200, oltre a ca. 2.500 tra apolidi e/o nazionalità sconosciuta, per un totale di popolazione straniera residente in Svizzera pari a 2.210.800.

Questa premessa era fondamentale per indicare come la popolazione straniera in Svizzera sia sempre più internazionale, non limitandosi storicamente solo ai paesi confinanti oppure ad altri paesi dello spazio Schengen.

I. Il sito internet della Segreteria di Stato della migrazione della Svizzera (qui di seguito “SEM”)4 precisa che i cittadini di Stati terzi (ovvero per intenderci tutti quelli non appartenenti allo spazio UE/AELS) devono soddisfare le seguenti condizioni d’entrata in Svizzera:

“Per entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata (senza attività lucrativa) di al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) necessitano, a prescindere dall’obbligo del visto, di un documento di viaggio riconosciuto che soddisfi entrambe le seguenti condizioni: (i) essere valido per almeno i tre mesi successivi alla prevista data di uscita dallo spazio Schengen e (ii) essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti (la data del rilascio è rilevante solo per l’entrata nello spazio Schengen)”.

Oltre a queste condizioni, la SEM precisa che i cittadini di Stati terzi devono anche:

“(i). Giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto in Svizzera e/o nello o negli Stati Schengen in cui intendono recarsi. (ii). Disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di origine o per il transito verso un Paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi.”

Il sito internet della SEM5 ha ulteriormente precisato che “la dimostrazione dell’esistenza di mezzi finanziari sufficienti può basarsi su denaro in contanti, assegni di viaggio, carte di credito o altre garanzie (p. es. garanzia bancaria). I cittadini di Stati terzi che soggiornano a proprie spese unicamente in Svizzera devono dimostrare di possedere mezzi propri in ragione di 100 franchi per giorno di soggiorno. Per gli studenti che producono una carta di studente valida, l’importo di riferimento è di 30 franchi per giorno di soggiorno”.

II. Per coloro tra i cittadini provenienti da paesi terzi che intenderebbero poter lavorare in Svizzera, la nuova legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16.12.2005 (LStr), la quale ha subito aggiornamenti in vigore dal 1.01.2019, prevede condizioni stringenti per l’ottenimento dei vari permessi di soggiorno, i quali vengono sommariamente indicati. I principali permessi sono il permesso L (cosiddetto permesso di dimora temporaneo) di durata massima di 1 anno per svolgere un’attività lucrativa, il permesso B (cosiddetto permesso di dimora) per soggiorno in Svizzera per più di 1 anno, con o senza attività lucrativa ed infine il permesso C (cosiddetto permesso di domicilio) destinato ai residenti stranieri provenienti da paesi terzi in Svizzera da oltre 10 anni. Ma sussistono ulteriori criteri di integrazione, tra cui spiccano il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico in Svizzera, il rispetto dei valori della Costituzione elvetica, la conoscenza delle lingue nazionali/le competenze linguistiche a secondo del Cantone in cui lo straniero risiede, ovvero il tedesco, il francese oppure l’italiano, ed infine la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione (art. 58a LStr).

In definitiva, per chi arriva da paesi terzi ed è sprovvisto di ragioni umanitarie, l’entrata in Svizzera è resa molto ardua dai criteri di priorità alla popolazione indigena e/o di Stati membri dell’UE, che si traduce nel dover provare un altissimo grado di specializzazione, ricerche di lavoro effettuate sui media e un salario adeguato, che sarà senz’altro molto superiore a quello pagato nel Paese di origine del richiedente.

1 www.kmu.admin.ch; portale PMI per piccole e medie imprese
2 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/migrazione-integrazione/secondo-statutomigratorio.html
3 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/migrazione-integrazione/secondo-statutomigratorio.html
4 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/einreise/kurzfristig/drittstaaten.html

5 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/einreise/kurzfristig/drittstaaten.html