Lugano, 23.04.2026

Autore: Avv. Enrico Germano

In un mio precedente articolo del 3 ottobre 2023 anticipavo il nuovo reato specifico di stalking che era in previsione nel Codice penale svizzero (CP) e che nel frattempo è entrato in vigore dal 1° gennaio 20261.

Cosa prevede esplicitamente tale nuova norma:

Art. 181b Codice penale svizzero (CP)

Chiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Perché si configuri il reato servono alcuni requisiti:

  • Condotte reiterate (non un episodio isolato): pedinamenti, contatti insistenti, molestie, minacce, ecc.
  • Idoneità a incidere sulla vita della vittima, cioè a limitarne in modo significativo la libertà (es. cambiare abitudini, vivere nella paura
  • Non è necessario che ci sia violenza fisica: bastano comportamenti insistenti e oppressivi

La Pena prevista è quella detentiva fino a tre anni oppure una pena pecuniaria. Il reato di atti persecutori in Svizzera è procedibile a querela di parte. Quindi, serve la denuncia della vittima per avviare il procedimento penale. In ossequio all’art. 31 CP, Il diritto di querela si estingue in tre mesi, ciò vuol dire che il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato.

Pertanto il Ministero pubblico non può procedere d’ufficio per tale reato, ma di fatto anche se lo stalking in sé è a querela di parte, singoli comportamenti collegati (es. minacce gravi, lesioni, violenza) possono costituire reati autonomi perseguibili d’ufficio. In questi casi l’autorità può intervenire indipendentemente dalla querela.

Già durante l’indagine la persona querelante può chiedere protezione e tra le possibili misure, l’autorità penale può predisporre un divieto di contatto, un divieto di avvicinamento oppure una misura di allontanamento da determinati luoghi.

Per capire meglio, ecco alcuni esempi concreti di comportamenti che possono configurare questo reato. Possono configurare il reato di stalking dei contatti ripetuti e indesiderati, come per esempio telefonate insistenti, anche a tutte le ore, invio continuo di messaggi, e-mail o lettere non richieste oppure contatti tramite social media nonostante il rifiuto esplicito.

Anche la sorveglianza o pedinamento rientrano in tale casistica, come per esempio seguire la persona sul posto di lavoro, a casa o nei suoi spostamenti, appostarsi davanti all’abitazione o nei luoghi frequentati oppure monitorare sistematicamente le sue attività

Anche le minacce o intimidazioni (minacciare danni fisici o psicologici, far leva sulla paura per controllare la vittima, inviare messaggi intimidatori, anche indiretti), le intrusioni nella sfera privata (presentarsi senza invito a casa o sul lavoro, contattare amici, familiari o colleghi per ottenere informazioni oppure diffondere informazioni personali o voci ed infine un uso abusivo della tecnologia (come per esempio creare profili falsi per controllare o molestare, tracciare la posizione senza consenso o pubblicare contenuti per umiliare o intimidire) configurano gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori.

Ovviamente non basta un singolo episodio isolato, ma contano le ripetizioni nel tempo (comportamento persistente), un carattere invasivo e indesiderato, come pure un impatto grave sulla vita della vittima (paura, cambiamento delle abitudini, limitazione della libertà).

1 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2025 (Migliore protezione penale contro gli atti persecutori), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 740FF 2024 7511219).