Autore: Avv. Enrico Germano
Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha sottoscritto il progetto della Commissione affari giuridici del Consiglio nazionale, la Camera dei deputati elvetica, di creare una nuova norma penale specifica in relazione al fenomeno crescente e di nefasta attualità di stalking, che definisce comportamenti vessatori, con l’intento di perseguitare e molestare intenzionalmente e ripetutamente una persona, spesso la donna, minacciandone la sicurezza e condizionandone gravemente le abitudini di vita. L’espressione stalking deriva dall’inglese e vuol dire braccare o avvicinarsi di soppiatto alla preda.
Fino ad adesso, gli elementi costitutivi di tale nuovo reato venivano compresi in determinati reati già esistenti nel Codice penale svizzero (CP), tra cui quelli di lesioni personali (art. 122-123 CP), vie di fatto (art. 126 CP), danneggiamento (art. 144 CP), delitti contro l’onore come diffamazione, calunnia e ingiuria (art. 173-177 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179 quater CP) abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179 septies CP), di minaccia (art. 180 CP), di coazione (art. 181 CP), di violazione di domicilio (art. 186 CP), coazione sessuale (art. 189 CP) e molestie sessuali (art. 198 CP).
La Convenzione del Consiglio d’Europa del 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta dalla maggior parte dei paesi europei (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35) definisce già lo stalking nell’articolo 34 come «un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persone, portandola a temere per la propria incolumità.»
L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra uomo e donna del Dipartimento federale dell’interno aveva specificato che lo stalking presentava le seguenti caratteristiche ricorrenti:
• parte da una determinata persona, • consiste in diverse azioni ripetute nel tempo, • è caratterizzato da comportamenti percepiti dalla vittima come sgraditi e intrusivi, • incute paura o preoccupazione alla vittima, e• minaccia o danneggia la vittima sul piano psichico, fisico e/o sociale.
In una sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2015, Il legislatore aveva appunto rifiutato di aggiungere al Codice penale il reato di molestie ossessive (“stalking”) con la motivazione che gli elementi che lo costituiscono sono di solito già punibili singolarmente.
In un’altra sentenza del Tribunale federale del 6 giugno 2018, la conseguenza giuridica di una violazione della personalità ai sensi dell’articolo 28b del Codice civile svizzero (CC) è che la vittima ha diritto a misure di protezione della sua personalità, anche se la violazione è cessata. È possibile vietare il contatto con persone diverse dalla vittima, indipendentemente dal fatto che queste siano state contattate in passato o meno. L’obiettivo delle misure di protezione della personalità comprende anche la protezione da danni indiretti. Infine, l’art. 28b CC non stabilisce un limite di tempo per le misure di protezione della personalità; spetta al giudice decidere se una durata limitata sia giustificata o meno.
In un’ulteriore e recente sentenza sempre della massima Corte svizzera del 17 novembre 2020, il Tribunale federale aveva innanzitutto ricordato che, in assenza di una disposizione specifica che punisca lo stalking o le molestie ossessive, l’applicazione dell’art. 181 del Codice penale svizzero, quello inerente il reato di coazione, a questo tipo di condotta presuppone, da un lato, che il comportamento in questione costringa la vittima ad agire, tollerare o omettere un atto e, dall’altro, che questo possa essere inteso come il risultato di un metodo di coercizione più precisamente circoscritto.
1 La Regione, 28 settembre 2023
2https://www.skppsc.ch/it/temi/violenza/stalking/, Prevenzione Svizzera della Criminalità
3 Dipartimento federale dell’interno DFI, Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, giugno 2020
4 Dipartimento federale dell’interno DFI, Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU, giugno 2020
5 ATF du 2 décembre 2015, 141 IV 437
6 ATF du 6 juin 2018, ATF 144 III 257, ATF 13 avril 018, 5A_429/2017
7 ATF du 17 novembre 2020, 6B_251/2020, consid. 1.2