Autore: Avv. Enrico Germano.
La massima autorità giudiziaria ha confermato la condanna del comico per discriminazione razziale conformemente all’art. 261bis del Codice penale svizzero (CP), in seguito a diverse teorie negazioniste ed affermazioni rese durante uno spettacolo avvenuto in Svizzera francese nel 2019, a Nyon e a Ginevra.
Il comunicato stampa del Tribunale federale del 14 aprile 2023 ha precisato che in uno sketch il comico interpretava un passeggero a bordo di un aereo sul punto di schiantarsi e pronunciava la seguente frase: “J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé”. Il Tribunale di polizia del canton Ginevra lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere per discriminazione razziale. Sia la Camera penale di appello e di revisione della Corte di Giustizia del canton Ginevra sia il Tribunale federale hanno confermato tale condanna.
L’art. 352 del Codice di diritto processuale svizzero (CPP) prevede che il Pubblico Ministero può emettere un decreto di accusa con una multa, una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere, un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore oppure una pena detentiva non superiore a sei mesi. L’art 324 CPP ricorda che il Pubblico Ministero deve promuovere l’accusa dinnanzi alla Corte delle assise correzionali o criminali se egli non può emanare un decreto di accusa, ovvero se la pena prospettata per il reato commesso è superiore ad una pena detentiva di sei mesi.
L’art. 261bis cpv. 4 CP specifica che chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nelle sue motivazioni, il Tribunale federale ha considerato che è motivo di dubbio se, alla luce dell’articolo 17 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il comico abbia il diritto di invocare la sua libertà di espressione, garantita dall’articolo 10 della CEDU, poiché la dichiarazione impugnata sembra essere espressione di un’ideologia contraria ai diritti e alle libertà riconosciuti dalla CEDU. Anche se, nel caso di uno spettacolo umoristico e, più in particolare, di commenti fatti da un personaggio di fantasia, la libertà di espressione potesse comunque essere applicata, sarebbe necessario porvi una restrizione (cfr. articolo 10, paragrafo 2, della CEDU), poiché sembrerebbe fuori discussione dare sistematicamente carta bianca a qualsiasi artista che faccia commenti negazionisti o revisionisti, con il pretesto che agisce nel contesto dell’espressione della sua arte o attraverso un personaggio di fantasia.
A tal proposito l’art. 10, paragrafo 2 della CEDU sancisce che l’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.
Il Tribunale federale ha considerato che, come lo aveva rilevato il tribunale cantonale ginevrino, la frase contestata non era stata pronunciata a scopo umoristico, parodico o satirico, ma principalmente per minimizzare le sofferenze di un popolo e per affermare la posizione del comico al riguardo, nell’ambito di quella che egli definiva una “gara tra vittime”, o addirittura per provocare e creare polemiche, a scapito dei membri della comunità ebraica, per i quali tale questione era suscettibile di svolgere un ruolo identitario centrale.
1 Cdt, Corriere del Ticino del 15 aprile 2023
2 Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 aprile 2023, sentenza ATF 6B_777/2022 del 16 marzo 2023
3 Sentenza del Tribunale federale ATF 6B_777/2022 del 16 marzo 2023, cifra 1.4.4
4 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – conclusa a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974
5 Sentenza del Tribunale federale ATF 6B_777/2022 del 16 marzo 2023, cifra 1.4.4