Autore: Avv. Enrico Germano
Prima della citata sentenza del Tribunale federale 1 , l’art. 68 della Legge ticinese sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria del Canton Ticino – LSan), prevedeva che ogni operatore sanitario era tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che poteva mettere in pericolo la salute pubblica. Chiunque esercita una professione sanitaria a titolo indipendente o dipendente aveva l’obbligo di informare il Ministero pubblico di ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell’esercizio della professione. Il Procuratore pubblico notificava al Dipartimento, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale nei confronti di operatori sanitari, ad eccezione dei casi senza rilevanza per l’esercizio dell’attività sanitaria 2 . L’art. 95 LSan prevedeva pure che ogni infrazione alle disposizioni della Legge cantonale e dei regolamenti d’applicazione venivano punite con la multa fino a CHF 100.000.—(franchi svizzeri centomila) 3 .
L’11 dicembre 2017, il Gran Consiglio del Canton Ticino aveva adottato la modifica della LSan, prevedendo tra l’altro che ogni operatore sanitario aveva l’obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di malattia, lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato perseguibile d’ufficio venuto a conoscenza in relazione con l’esercizio della propria funzione o professione 4 .
Per operatore sanitario si intende ogni persona che svolge la sua attività professionale all’interno del settore sanitario, che esso sia pubblico o privato ed include a titolo solo indicativo il medico, l’infermiere, il tecnico e anche l’impiegato amministrativo che opera all’interno della struttura sanitaria.
Contro le modifiche della LSan, diveri medici avevano presentato un ricorso in materia di diritto pubblico del 13 agosto 2018 al Tribunale federale, chiedendo di annullare l’art. 68 cpv. 2 LSan/TI e di riformarlo nel senso di limitare l’obbligo di segnalazione dell’operatore sanitario ai casi di morte per causa certa o sospetta di reato. Postulavano inoltre l’abrogazione dell’aggiunta della punibilità dell’omissione prevista dall’art. 95 cpv. 3 LSan 5 . Il Tribunale federale ha poi accolto parzialmente il loro ricorso. I ricorrenti avevano fatto valere da una parte una violazione della loro sfera privata, richiamando al riguardo l’art. 253 cpv. 4 del Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale – CPP), che prevede un obbligo di annuncio esclusivamente per i decessi dovuti a cause sospette o ignote.
I ricorrenti hanno dall’altra parte sostenuto che “l’obbligo di dare informazioni all’autorità di cui alla riserva dell’art. 321 n. 3 del Codice penale svizzero (CP), non potrebbe essere utilizzato ed interpretato come una competenza illimitata a favore del diritto cantonale per imporre alle persone tenute al segreto professionale di fornire informazioni al Ministero pubblico, che svuoterebbero il contenuto della garanzia” 6 .
I medici rioorrenti avevano infine anche “rimproverato al legislatore ticinese di avere disatteso questi principi adottando la normativa contestata, a loro dire eccessivamente ampia” 7 .
Con questa sentenza, il Tribunale federale ha chiarito ancora una volta che il segreto medico è un istituto giuridico fondamentale. Il segreto medico serve a rendere effettivo il diritto costituzionale alla protezione della sfera privata e a tutelare la privacy del paziente 8 . Il segreto profesionale o segreto medico è pure alla base del rapport di fiducia che deve instaurarsi tra il medico e il proprio paziente 9
1 Sentenza del Tribunale federale 2C_657/2018 del 18 marzo 2021, 147 I 354
2 Legge sanitaria del Canton Ticino (LSan), art. 68 cpv. 2 sull’obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari, poi
modificato – Bollettino Ufficiale – BU 2018, 271 e 366; Bollettino Ufficiale – BU 2021, 161
3 Legge sanitaria del Canton Ticino (LSan), art. 68 cpv. 2 sull’obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari, poi
modificato – Bollettino Ufficiale – BU 2018, 271 e 366; Bollettino Ufficiale – BU 2021, 161
4 Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A. e B. contro Gran Consiglio del
Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico) 2C_657/2018 del 18 marzo 2021
5 Sentenza del Tribunale federale 2C_657/2018 del 18 marzo 2021, 147 I 354, lett. C
6 Sentenza del Tribunale federale 2C_657/2018 del 18 marzo 2021, 147 I 354, cifra 5.1
7 Sentenza del Tribunale federale 2C_657/2018 del 18 marzo 2021, 147 I 354, cifra 5.1
8 https://saez.swisshealthweb.ch/fr/article/doi/bms.2022.20443; Le Tribunal fédéral précise la jurisprudence sur le secret
medical, 18.01.2022
9 Ufficio federale della sanità pubblica – UFSP; https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/medizin-und-
forschung/patientenrechte/rechte-arzt-spital/5-berufsgeheimnis.html