Autore Avv. Enrico Germano

Il quadro giuridico in Svizzera sul tema dell’assistenza al suicidio è di grande attualità etica e sociale, come in molti paesi occidentali, e a tal riguardo la Svizzera dispone dell’art. 115 del Codice penale (CP) intitolato istigazione e aiuto al suicidio, il quale dispone che” Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”.  In sostanza, l’assistenza al suicidio viene permesso in Svizzera ma a determinate condizioni e continua a porre legittime domande ed accese riflessioni, sia sul diritto all’autodeterminazione sia sul principio imprescindibile del diritto alla vita.

Difatti, la dottrina sull’art. 115 CP non dice nulla sull’implicazione dei professionisti del mondo della sanità nell’istigazione al suicidio, seppur la realtà dell’assistenza al suicidio in Svizzera comporta quasi sempre una prescrizione firmata da un medico, anche se è poi un volontario di un’associazione che porta la pozione al candidato al suicidio, assiste al decesso e avverte l’autorità giudiziaria. 

Qualche cantone della Svizzera francese, tra cui Vaud e Neuchâtel, hanno adottato una legislazione specifica per organizzare il corretto svolgimento del processo di assistenza al suicidio che poi porta al decesso, obbligando gli ospedali e le case di riposo ad accettare i suicidi assistiti nelle loro sedi. 

A tal proposito l’art. 27d della Legge sulla sanità pubblica del canton Vaud specifica che la richiesta di assistenza al suicidio deve essere l’oggetto di verifiche specifiche, ovvero il medico responsabile deve verificare che il paziente sia capace di discernimento per quanto attiene alla sua decisione di suicidarsi, persiste nella sua volontà di suicidarsi e soffre di una malattia o di postumi gravi e incurabili di infortuni. Se si sospettano disturbi mentali o pressioni esterne, la Legge del canton Vaud menziona che è necessario richiedere il parere di uno psichiatra esperto.

In questo contesto, la decisione della Camera d’appello e di revisione penale del canton Ginevra del 6 febbraio 2023, che è stata ripresa dai media dal 20 febbraio 2023, permetterà senz’altro di rilanciare il dibattito aperto ed acceso sulla legislazione dell’assistenza al suicidio. 

Occorre specificare che un medico era stato condannato per aver aiutato una signora di 86 anni, in questo caso in buona salute, à morire, dopo avergli prescritto una sostanza letale, il pentobarbital. Tale signora voleva morire contemporaneamente al marito gravemente malato ed ha posto fine alla sua vita contemporaneamente al marito nell’aprile 2017. Il medico in questione era stato riconosciuto per la prima volta colpevole di violazione della legge sui farmaci alla fine del 2018 dal Ministero Pubblico del canton Ginevra e condannato a 120 aliquote giornaliere sospese con la condizionale. Questa decisione è stata successivamente confermata dal Tribunale di polizia e dalla Camera d’appello e di revisione penale di Ginevra. Nel 2020, il medico si è appellato al Tribunale federale, la massima autorità giudiziaria svizzera, che ha accolto il suo ricorso prima di ritenere che la consegna di pentobarbital a una persona in vista di un suicidio non rientrasse nella legge sui farmaci. Il Tribunale federale ha annullato la condanna e ha rinviato il caso del medico ai tribunali di Ginevra, che hanno dovuto riesaminare il caso ma da un nuovo punto di vista, quello della Legge sugli stupefacenti, le cui norme sono più severe rispetto alla Legge sui farmaci, che è riservata agli atti medici. 

Il 6 febbraio 2023, la Camera d’appello e di revisione penale di Ginevra ha definitivamente assolto il medico, argomentando che la Legge sugli stupefacenti non è destinata a regolamentare le condizioni in cui un medico può prescrivere il pentobarbital, poiché non esiste alcuna indicazione medica per questa sostanza. L’Alta Corte del canton Ginevra specifica che il semplice fatto che un medico prescriva il pentobarbital a una persona sana, capace di discernimento e desiderosa di morire non costituisce una condotta punibile ai sensi della Legge sugli stupefacenti.

Tuttavia, l’Alta Corte del canton Ginevra precisa che ciò non significa che un medico debba essere libero di farlo senza incorrere in responsabilità civile o amministrativa.

Rimane adesso da aspettare cosa farà il Ministero Pubblico di Ginevra, il quale ha 30 giorni di tempo per appellarsi e portare il caso di nuovo davanti al Tribunale federale oppure di accettare che la decisione di assoluzione del medico cresca in giudicato.

 1  L’assistenza al suicidio in Svizzera, le sue particolarità etiche e storiche, Alex Mauron, 2018, cifra 11

 2  L’assistance au suicide, Olivier Ferraz, 2020

 3  Loi sur la santé publique (LSP) du canton de Vaud

 4  Tribune de Genève online del 20 febbraio 2023 e telegiornale della Svizzera francese del 20 febbraio 2023

5   Tribune de Genève online del 20 febbraio 2023 e telegiornale della Svizzera francese del 20 febbraio 2023

 6  Tribune de Genève online del 20 febbraio 2023 e telegiornale della Svizzera francese del 20 febbraio 2023

7  Tribune de Genève online del 20 febbraio 2023 e telegiornale della Svizzera francese del 20 febbraio 2023