Autore: Avv. Enrico Germano

Dagli ultimi dati del 2020 annunciati dall’Ufficio federale di statistica, emerge che quasi una persona su sette (13,5%) in Svizzera vive in un’economia domestica che presenta almeno un arretrato di pagamento. Nel 2020 il 5,1% della popolazione svizzera vive in un’economia domestica in cui è stata iniziata una procedura esecutiva oppure è già stato rilasciato un attestato di carenza di beni. Complessivamente il 6,9% della popolazione vive in un’economia domestica che ha subito almeno una procedura esecutiva negli ultimi 12 mesi o ha avuto almeno un attestato di carenza di beni a suo carico. 

L’ovvia differenza tra arretrato di pagamento e procedura esecutiva risiede nel fatto che una persona può trovarsi in una difficoltà temporanea ad onorare le proprie fatture o i propri debiti e che con ritardo pagherà nel seguito, anche a rate, dopo vari solleciti e varie diffide da parte del creditore, senza che una procedura esecutiva sia iniziata, mentre l’avvio di una procedura esecutiva è già il segnale concreto delle serie difficoltà da parte del potenziale debitore a poter pagare l’arretrato oppure è l’indicazione della sua manifestazione di volontà che contesta tale arretrato e che non intende pagarlo. 

Dopo la diffida il sollecito, il creditore ha la possibilità ai sensi dell’art. 102 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) di costituire in mora mediante l’interpellazione il debitore. Decorso infruttuoso il termine – di ca. 10 giorni – della messa in mora del debitore, in quel momento il creditore avrà la possibilità di avviare una procedura esecutiva per poter recuperare il proprio credito. Difatti la procedura esecutiva è il procedimento che consente l’esecuzione forzata di singole pretese creditorie in Svizzera in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e fallimento (LEF). Creditore e debitore sono i termini usati nella LEF per la parte escutente e per quella escussa nella procedura esecutiva: 

L’esecuzione è promossa con l’invio di una domanda d’esecuzione all’ufficio d’esecuzione. Questo ufficio provvede a far notificare al debitore un precetto esecutivo. Il precetto esecutivo contiene l’ingiunzione di pagare entro 20 giorni al creditore o all’ufficio d’esecuzione il credito indicato con interessi e spese esecutive. Il debitore ha il diritto di formulare opposizione entro 10 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo. Di conseguenza l’esecuzione può proseguire solo se l’opposizione è stata rigettata con decisione giudiziale (decisione di rigetto dell’opposizione). Se non è stata interposta opposizione o se è stata rigettata con decisione giudiziale di rigetto dell’opposizione, il creditore può dopo 20 giorni, ma al massimo entro un anno, chiedere la prosecuzione dell’esecuzione e in tal modo l’esecuzione continuerà il suo corso”. La decisione giudiziale avviene per il tramite della Pretura competente territorialmente per gli importi superiori a CHF 5’000.— mentre è il Giudice di Pace competente territorialmente che decide per gli importi inferiori a CHF 5’000.–.

 La prosecuzione dell’esecuzione è sancita dagli art. 88 e seguenti della LEF e prevede tre modi di esecuzione. Quella in via di fallimento per le persone giuridiche e quella in via di pignoramento per le persone fisiche. Per i crediti garantiti da pegno è prevista l’esecuzione in via di realizzazione del pegno.

Per le persone fisiche, l’Ufficio di esecuzione può dare ordine al datore di lavoro del debitore di versare la parte pignorabile del suo prossimo stipendio direttamente all’Ufficio, come pure è possibile che vengano pignorati gli oggetti di valore appartenenti al debitore per poi venderli all’asta. Ai sensi dell’art. 149 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni, che si prescrive in 20 anni. Entro 6 mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore potrà proseguire l’esecuzione senza bisogno di inoltrare un nuovo precetto esecutivo nei confronti del debitore.

1 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/situazione-economica-sociale-popolazione/redditi-consumo-e-patrimonio/indebitamento.html

2 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/situazione-economica-sociale-popolazione/redditi-consumo-e-patrimonio/indebitamento.html

3  https://www.esecuzione-fallimento.ch; Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera

4 https://www.esecuzione-fallimento.ch; Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera