Autore: Avv. Enrico Germano
Nel quadro della normativa Svizzera nel 2009 è stata istituita un’autorità di vigilanza indipendente sul mercato finanziario svizzero, denominata FINMA (acronimo di Swiss Financial Market Supervisory Authority), la quale dispone di poteri sovrani su banche, assicurazioni, borse, istituti finanziari, investimenti collettivi di capitale, relativi gestori patrimoniali e direzioni dei fondi, nonché intermediari assicurativi. In quest’ottica, la FINMA si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Le principali norme e disposizioni di esecuzione in materia di vigilanza sui mercati finanziari sono contenute nella Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi) e nella Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2020.
La Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) esclude l’attività di trustee dal proprio campo d’applicazione, mentre secondo la Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi), i soggetti che operano a titolo professionale come trustee devono ottenere l’autorizzazione della FINMA e, a tale scopo, devono adempiere vari requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale.
Ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LIsFi, per trustee s’intende chiunque, in base all’atto che istituisce un trust, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone. Si ricorda che in Svizzera la nozione di trustee, ovvero chiunque, in base all’atto che istituisce un trust, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone, è parificata ad un istituto finanziario ai sensi dell’art. 1 LIsFi. Ne consegue che, quale istituto finanziario, il trustee prima di avvisare la propria attività a titolo professionale debba necessariamente ottenere il rilascio dell’apposita autorizzazione presso la FINMA.
Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, i trustee devono soddisfare varie condizioni per l’autorizzazione, in particolare devono avere la forma giuridica di un’impresa individuale, una società commerciale o una società cooperativa e farsi iscrivere nel Registro di commercio, disporre di un’organizzazione adeguata all’esercizio dell’attività nonché di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, disporre di adeguato capitale proprio o di adeguate garanzie, descrivere obiettivamente e geograficamente con precisione il proprio ambito di attività nei documenti pertinenti, fornire la prova, sotto forma di conferma dell’affiliazione a un organismo di vigilanza (OV), di essere sottoposti alla sorveglianza di un organismo di vigilanza.
Giova comunque precisare che tale autorizzazione della FINMA risulta essere necessaria per l’istituto finanziario elvetico, oppure, alternativamente anche per l’istituto finanziario estero qualora, in Svizzera, lo stesso occupa persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera, lo rappresentano, segnatamente trasmettendogli mandati di clienti o rappresentandolo a scopi di pubblicità o per altri scopi.
1 L’obbligo di autorizzazione sussiste solo per i trustee che svolgono l’attività a titolo professionale. Per legge, i trustee svolgono la loro attività a titolo professionale se: durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi, o durante un anno civile avviano con oltre 20 controparti o mantengono con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; o qualora non siano diventati i proprietari dei valori patrimoniali detenuti nel trust, hanno la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.