Autore: Avv. Enrico Germano
In caso di divorzio, che tocca statisticamente due matrimoni su cinque in Svizzera, ci sono molti aspetti che la coppia dovrà regolare, tra cui quello dell’affidamento e del contributo di mantenimento dei figli minorenni, oltre a quello per esempio dello scioglimento del regime matrimoniale, degli effetti sulla previdenza professionale e del contributo di mantenimento all’ex coniuge e ai figli.
Il Giudice svizzero che sancisce il divorzio attribuisce l’autorità parentale esclusiva ad un solo genitore, solo se lo considera necessario per il bene del minore. Di regola l’autorità parentale viene esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. L’autorità parentale è “il diritto e il dovere di prendere le decisioni necessarie che riguardano il figlio, di dirigerne la cura e l’educazione, il diritto di determinare il luogo di dimora, di scegliere la sua educazione religiosa (sino a 16 anni) e di rappresentarlo”.1 Lo stesso Codice Civile svizzero rammenta che “l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio” e che “finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre” (art. 296 cpv. 1 e 2 CC).
Mentre l’affidamento dei figli riguarda la scelta dei genitori di decidere con chi di loro i figli minorenni andranno a vivere. In mancanza di accordo tra i genitori, sarà il Giudice a decidere sull’affidamento dei figli minorenni, prendendo in considerazione diversi criteri, definiti sia per legge, tra cui quello del diritto del figlio a intrattenere regolarmente delle relazioni personali con entrambi i genitori, che per giurisprudenza. I bambini in tenera età vengono affidati alla madre nella maggior parte dei casi. Il coniuge non affidatario sarà tenuto al versamento di un contributo di mantenimento mensile, basandosi sul fabbisogno dei figli e sulle risorse finanziarie di entrambi i genitori. L’importo del contributo di mantenimento non è definitivo e può essere modificato se emergono dei cambiamenti importanti e durevoli nella situazione economica del coniuge debitore. Purtroppo spesso accade che il coniuge creditore debba agire per vie legali per poter ottenere il versamento del contributo di mantenimento del figlio minore.
Tra l’altro il suo mancato versamento può costituire un reato penale, definito dall’art. 217 del Codice penale svizzero: “Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.
L’obbligo del contributo di mantenimento dei figli minorenni dura sino alla loro maggiore età oppure fin quando avranno concluso la loro formazione. In certe situazioni, in Svizzera ogni Cantone può anticipare il contributo di mantenimento per i figli, qualora il coniuge debitore non versa i contributi fissati dal Giudice.
1https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-parentale-congiunta/