Autore: Avv. Enrico Germano
Sempre più cittadini italiani residenti in Svizzera ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), al beneficio di un permesso B (permesso di dimora per i cittadini di Stati dell’UE/AELS con una durata di validità di 5 anni, che viene rilasciato se viene dimostrato un rapporto di lavoro di almeno 365 giorni o di durata indeterminata1) oppure C (permesso di domicilio rilasciato dopo una dimora di 5 o 10 anni in Svizzera2), sono oggetto di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana di atti tributari, avendo nel passato esercitato attività lucrative in Italia prima di trasferirsi in Svizzera, oppure essendo proprietari di beni immobili o avendo altri interessi di natura economica in Italia.
Occorre ricordare che sia la Svizzera che l’Italia hanno sottoscritto la Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale, conclusa all’Aja, nei Paesi Bassi, il 15 novembre 1965 ed entrata in vigore per l’Italia il 24 gennaio 1982 e per la Svizzera il 1° gennaio 1995. La Svizzera e l’Italia hanno pure sottoscritto un Accordo bilaterale tra i due paesi il 2 giugno 1988, che non ha abrogato la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, la quale rimane applicabile in alternativa all’Accordo.
La notifica di eventuali atti tributari a cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. deve avvenire al rispettivo domicilio in Svizzera, con la spedizione di una raccomandata munita di ricevuta di ritorno, se risulta che la residenza estera sia conosciuta da parte delle autorità fiscali italiane, ciò è il caso appunto quando il cittadino italiano si sia annunciato all’A.I.R.E. Nell’ipotesi in cui il cittadino italiano non si fosse annunciato a detta Anagrafe, allora, in tal caso, la notifica attraverso l’affissione dell’avviso di deposito presso l’Albo del Comune di ultima residenza italiana del contribuente sarebbe valida.
L’art. 60, primo comma, lett. e del DPR italiano n. 600/73 sancisce che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile (italiano), in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”3.
Negli ultimi anni, l’accentuarsi dello scambio di informazioni tra gli Stati ha reso sempre più difficile la possibilità di poter fuggire dagli accertamenti tributari perpetuati dall’Amministrazione fiscale italiana e la relativa notifica di atti tributari e di cartelle esattoriali in Svizzera non è inconsueta.
Non da ultimo, è altresì importante ricordare che l’Amministrazione fiscale italiana può procedere con il pignoramento e/o sequestro dei beni mobili e/o immobili ubicati in territorio italiano del contribuente trasferitosi all’estero. In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nel termine di 60 giorni (o del diverso termine di 180 giorni) dall’avvenuta notifica in Svizzera, o di mancata richiesta di rateazione da parte del contribuente (che prevede anche il pagamento in 72 rate mensili), l’Agenzia delle Entrate italiana sarà legittimata ad avviare nei confronti del contribuente tutte le procedure cautelari e/o conservative previste dalla normativa italiana, come pure l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito dovuto e rimasto insoluto.
1 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html
2 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eu_efta.html
3 Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi – pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973