Autore: Avv. Andrea Amedeo Prospero
Di recente la stampa ha dato un po’ di risalto ad una sentenza del Tribunale penale federale svizzero1 che indicava come non fosse possibile ricevere richiami di pagamento e minacce di procedure esecutive in Svizzera da parte di società di recupero credito che basano le proprie pretese su decisioni di contravvenzioni e multa decise da autorità italiane nell’ambito di violazioni alle norme sulla circolazione stradale, di regola eccessi di velocità, multe di parcheggio o infrazioni a regole stradali locali (in particolare per guida in ZTL senza necessaria autorizzazione). Questo modo di agire delle società di incasso che agivano per conto di autorità amministrative italiane è stato censurato in virtù dell’art. 271 CP, che stabilisce che “chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici (…) è punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria (…)”. Come ben noto le questioni inerenti a multe per violazione di normative stradali sono in Svizzera di competenza della Polizia.
La questione della possibilità per le autorità italiane di far valere le proprie pretese e forzare l’incasso di multe comminate in Italia in passato aveva già fatto discutere, allorquando gli specialisti precisavano che le decisione pervenute 12 mesi dopo il giorno della contravvenzione erano tardive e quindi non più valide, ma era rimasta aperta la questione se le società di incasso potessero o meno avvalersi della decisone straniera per farla eseguire in Svizzera in modo agevole e dunque facilitare l’incasso delle multe comminate.
Ma la riflessione che con questo articolo intendiamo sottoporre al pubblico va oltre la precisazione di cui sopra operata dal Tribunale penale federale. Con il presente contributo vogliamo fare luce sul fatto che esistono con alcun Stati confinanti degli accordi di assistenza amministrativa che sono quindi di diritto internazionale (che prevale su quello nazionale). Le multe decise per esempio da un’autorità francese o austriaca (per menzionare alcuni dei Paesi confinanti ad esclusione dell’Italia), possono fare l’oggetto di una procedura di incasso in modo simile a multe decise in Svizzera a carico del conducente di un veicolo immatricolato in Svizzera. Cosa significa in concreto questa puntualizzazione? Concretamente se il conducente di un veicolo immatricolato in Svizzera viene multato ad esempio per eccesso di velocità in Francia, qualora egli non dovesse pagare la multa ricevuta dall’estero, egli si vedrà oggetto di una procedura amministrativa in Svizzera così come se la multa fosse stata comminata in Svizzera, questo appunto in virtù dell’obbligo di assistenza amministrativa che le autorità cantonali elvetiche assumono in virtù degli accordi internazionali esistenti2. Con la Germania l’accordo di cooperazione contempla lo scambio di dati sensibili circa il detentore del veicolo oggetto di infrazione sul suolo germanico3.
Perché abbiamo detto sopra che l’Italia è esclusa da questo genere di cooperazione tra Stati? La Repubblica Italiana, a differenza delle altre nazioni confinanti, non ha sottoscritto alcun accordo di collaborazione in ambito amministrativo in relazione ai casi di multe inflitte a conducenti di veicoli immatricolati in Svizzera sul loro territorio. Per contro, esiste fra Italia e Svizzera un accordo di collaborazione in ambito penale. Ciò comporta una conseguenza alquanto curiosa: il conducente con veicolo immatricolato in Italia che dovesse ad esempio superare ampiamente un limite di velocità in Svizzera si vedrebbe recapitato al proprio domicilio in Italia dall’autorità penale italiana un invito a prendere posizione nell’ambito di una procedura di assistenza penale con la Svizzera. Dovrà rispondere su chi conduceva il veicolo il giorno dell’infrazione avvenuta in Svizzera e ciò avverrebbe nell’ambito di un formale interrogatorio e le conseguenze sarebbero non quelle di una multa amministrativa ma quelle ben più gravi di natura penale.
Invece il conducente con targhe per esempio ticinesi che sfreccia a 200km/h su un’autostrada italiana e che si vede recapitato a casa un avviso di contravvenzione emanato da un’autorità italiana con relativo invito al pagamento della multa, non solo non subisce conseguenza penale alcuna (in Italia l’eccesso di velocità non è di regola un infrazione penale come invece lo è in Svizzera), ma in virtù proprio dell’assenza di un accordo relativo all’assistenza in ambito amministrativo e di polizia con l’Italia, potrebbe anche ignorare il pagamento della multa senza che l’autorità italiana possa perseguirlo validamente in Svizzera. Al momento sembrerebbe inoltre che le autorità italiano non dispongano di una banca dati efficiente in relazione alle ammende non pagate dai conducenti di veicoli immatricolati in Svizzera e quindi la disparità di trattamento appare chiara.
Terminiamo questo articolo informando che da alcuni anni Svizzera ed Italia hanno un accordo in ambito amministrativo, ma unicamente ambito fiscale, segnatamente per lo scambio di informazioni bancarie e finanziarie, ma appunto per il momento il conducente di un’auto immatricolata in Svizzera ha ancora vita facile su territorio italiano, tanto da dover temere unicamente di essere fermato da agenti di Polizia per un’infrazione, nel qual caso non essendovi possibilità di incasso all’estero l’autorità italiana si vedrebbe costretta a minacciare la confisca del veicolo qualora la multa non venga pagata subito sul posto.
1 TPF SK.2021.31, del 22.06.2022
2 Per approfondimenti consultare gli Accordi in materia di assistenza amministrativa che la Confederazione ha concluso con i Paesi confinanti, segnatamente: Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria del 27 aprile 1999, Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sull’assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione stradale del 23 maggio 1979, Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale del 9 ottobre 2007.
3 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria del 27 aprile 1999.