Autore: Avv. Enrico Germano

Il reato di coazione è previsto dall’art. 181 del Codice penale svizzero (di seguito CP) e sancisce che “Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

Viene protetta dalla legge la libertà d’azione e di decisione della vittima e conformemente alla giurisprudenza in vigore, “il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l’autore voleva, cioè quando quest’ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di volontà della vittima. La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell’autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno1. La giurisprudenza ricorda pure che dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero “con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato comportamento2.

In considerazione dell’emissione negli ultimi anni di precetti esecutivi da parte di creditori nei confronti di debitori, con importi spropositati, anche superiore al milione di franchi svizzeri, e senza alcun collegamento con un’eventuale pretesa che possa essere considerata giustificata, la recente giurisprudenza è intervenuta, specificando che sussistono i presupposti di tentata coazione/coazione, quando viene usato il mezzo del precetto esecutivo in maniera sproporzionata, utilizzando tale mezzo per fare pressione in maniera abusiva e contraria ai buoni costumi: “È certo lecito far notificare un precetto esecutivo a qualcuno nei confronti del quale è possibile avanzare una pretesa. È per contro chiaramente abusivo e quindi illecito utilizzare il precetto esecutivo come strumento di pressione. Con particolare riguardo ai precetti esecutivi, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, per una persona di una media sensibilità, essere oggetto di un precetto esecutivo per un importo importante costituisce, al pari di una querela penale, una fonte di tormenti e un peso psicologico, a causa degli inconvenienti connessi alla procedura esecutiva in quanto tale e alla prospettiva di dover eventualmente pagare la somma in questione. Un tale precetto esecutivo è pertanto suscettibile di spingere una persona di media sensibilità a cedere alla pressione e dunque di intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o di azione3.

Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato in una recente decisione del Tribunale federale del 18 marzo 2022, in cui due società del Canton Vallese erano in relazione commerciale ed avevano concluso un contratto di acquisto di prodotti ittici. La società acquirente si era rifiutata di pagare le sei fatture in sospeso della società venditrice per un importo complessivo di CHF 29.894,65, ritenendole troppo care del 28%, ed aveva notificato un precetto esecutivo nei confronti della società venditrice per un importo di CHF 50’000.—a titolo di risarcimento danni4.

La giurisprudenza ricorda pure che anche una persona giuridica (una società e non solo una persona fisica), il cui esercizio della volontà sia stato compromesso, può essere considerata lesa dal reato di coazione, e nel caso in esame ha ritenuto la società acquirente responsabile del reato di tentata coazione. Il Tribunale federale ha fatto osservare in conclusione che l’inoltro di un precetto esecutivo per l’importo di CHF 50’000.—a titolo di risarcimento danni era illecito. Difatti il 28% della somma complessiva delle sei fatture corrispondeva all’importo di CHF 8’370,50 e l’inoltro di un precetto esecutivo di CHF 50’000.–, a titolo di risarcimento danni, ovvero sei volte l’importo della fattura in eccesso, è stato considerato eccessivo, sproporzionato e senza alcuna giustificazione: “Par ailleurs, le recourant s’était plaint d’une surfacturation de l’ordre de 28 %. Appliqué à la somme de 29’894,64 fr. correspondant aux six factures impayées, le montant surfacturé serait de 8’370 fr. 50. Sous cet angle également, le montant réclamé de 50’000 fr. – à savoir près de six fois plus – à titre de “dommages et intérêts” était excessif, disproportionné et sans fondement5.

1 Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino del 2 dicembre 2014, cifra 18

2 Decisione del Tribunale federale, DTF 134 IV 216 consid. 4.1

3 Decisione del Tribunale federale del 12 agosto 2020, 6B_705/2020, in particolare cifra 2.3

4 Decisione del Tribunale federale del 18 marzo 2022, 6B_1082/2021, cifra 2.2.2

5 Decisione del Tribunale federale del 18 marzo 2022, 6B_1082/2021, cifra 2.2.1