Autore: Avv. Enrico Germano

Il Tribunale federale ha considerato che il licenziamento di quattro soldati delle forze speciali, i quali si erano rifiutati di farsi vaccinare contro il Covid-19, fosse giustificato e proporzionato. Secondo la massima autorità giudiziaria svizzera, la vaccinazione era una misura preventiva che permetteva di preservare la disponibilità dei soldati. Chi sceglie la carriera militare a titolo professionale è legato da un contratto considerato speciale con lo Stato, con un dovere di obbedienza al servizio delle Forze armate. L’obbligo di vaccinazione costituisce sì una lesione della libertà personale, ma solo in maniera lieve.. 

Il comunicato stampa del Tribunale federale in data 23 marzo 2023 specificava che i ricorsi di quattro ex ufficiali militari di professione del Comando delle Forze speciali dell’Esercito svizzero sono stati respinti con sentenze del 22 febbraio 2022 ed i rispettivi contratti di lavoro sono stati sciolti nel 2021 per aver rifiutato la vaccinazione Covid-19. In considerazione della necessità di poterli schierare immediatamente all’estero (ad esempio membri del Commando delle forze speciali avevano partecipato all’evacuazione di cittadini svizzeri e del personale diplomatico da Kabul, Afghanistan, nel mese di agosto 2021), il comunicato stampa sottolineava che la vaccinazione obbligatoria risultava proporzionata e che i licenziamenti erano quindi basati su motivi oggettivamente sufficienti.

Il Tribunale federale ha ricordato che il rapporto di lavoro tra la Confederazione e il suo personale è disciplinato dalla Legge federale del 24 marzo 2000 sul personale della Confederazione (LPers) e dall’Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione (OPers), che si applicano al personale dell’Amministrazione federale (art. 1 e 2 cpv. 1 lett. a LPers). Questo include il personale militare professionale e a contratto (art. 47 della Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e l’amministrazione militare [LAAM]). Secondo l’art. 10 cpv. 3 LPers, il datore di lavoro può disdire un contratto a tempo indeterminato se sussistono motivi oggettivamente sufficienti, in particolare in caso di violazione di importanti obblighi legali o contrattuali.

Conformemente all’’art. 20 cpv. 1 LPers, il dipendente è tenuto ad eseguire con diligenza il lavoro affidatogli e a difendere gli interessi legittimi della Confederazione e del suo datore di lavoro. Il dipendente ha quindi un dovere di gestione, che mira all’adempimento di compiti pubblici, e un dovere di fedeltà, di cui il dovere di obbedienza è il corollario. Per quanto riguarda il personale militare, tale obbligo è inoltre inerente alla struttura e alla missione dell’esercito, in quanto l’art. 32 cpv. 2 LAAM prevede che il personale militare debba obbedire ai propri superiori nelle questioni relative al servizio.

Il Tribunale federale ha comunque precisato che l’obbligo imposto al soldato, in quanto membro del personale militare, di vaccinarsi contro il Covid-19, con l’avvertenza che un rifiuto costituirebbe una violazione dei suoi obblighi legali e contrattuali e lo esporrebbe a misure che potrebbero arrivare fino al licenziamento, rappresentava una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare della sua libertà personale garantita dall’articolo 10 cpv. 2 della Costituzione federale. Però, come ogni diritto fondamentale, la libertà personale poteva essere limitata alle condizioni stabilite dall’articolo 36 cpv. 1 della Costituzione federale; ovvero la restrizione deve avere una base giuridica, essere giustificata da un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. 

In conclusione il Tribunale federale ha considerato che l’autorità inferiore non aveva abusato del suo potere discrezionale nel ritenere che il rifiuto del soldato di vaccinarsi contro il Covid-19 gli abbia impedito di adempiere ai suoi obblighi legali e contrattuali, costituendo una violazione degli stessi.

1 Blick.ch, fr, du 24 mars 2023

2 Corriere del Ticino del 24 marzo 2023

3 Rts.ch-radio télévision suisse, du 29 avril 2022

4 Medienmitteilung des Bundesgerichts, 23. März 2023, Urteile vom 22. Februar 2023 (8C_327/2022, 8C_340/2022, 8C_351/2022, 8C_362/2022) ; Kündigung wegen verweigerter Covid-19-Impfung: Beschwerden von vier Berufsmilitärs abgewiesen

5 ATF 8C_327.2022 du 22 février 2022, cifra 3.1.1; ATF 8C_351.2022 du 22 février 202, cifra 3.1.1

6 ATF 8C_327.2022 du 22 février 2022, cifra 3.2; ATF 8C_351.2022 du 22 février 202, cifra 3.2

7 ATF 8C_327.2022 du 22 février 2022, cifra 3.4.1; ATF 8C_351.2022 du 22 février 202, cifra 3.4.1

8 ATF 8C_327.2022 du 22 février 2022; ATF 8C_351.2022 du 22 février 2022